Comportamenti valutabili dalla Commissione di garanzia in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali

Sabrina Apa
08 Febbraio 2019

In ipotesi di astensione collettiva dalle prestazioni delle associazioni e degli organismi rappresentativi dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, l'art. 4, comma 4, seconda parte, l. 12 giugno 1990, n. 146 – recante norme sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali – deve essere interpretato nel senso che costituisce comportamento valutabile dalla Commissione di garanzia, ai fini della eventuale deliberazione della sanzione amministrativa pecuniaria...

Il caso. La Commissione garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, valutando negativamente il comportamento del Coordinamento Taxi Italiano, con riferimento alle astensioni collettive dalle prestazioni poste in essere, in numerose città italiane, dagli addetti al servizio taxi, aveva applicato ai sensi dell'art. 4, comma 4, l. n. 83 del 2000, una sanzione amministrativa pecuniaria.

Con ricorso promosso ai sensi della l. n. 146 del 1990, art. 20-bis, il Coordinamento Taxi Italiano, la ATA Casartigiani e la CNA-Fita chiesero al Tribunale di Roma l'annullamento di detta deliberazione, sostenendo che, in realtà, le richiamate astensioni dalle prestazioni si erano concretate in manifestazioni di protesta meramente spontanee attuate da gruppi di tassisti in sede locale.

Instaurato il contraddittorio con la Commissione di garanzia, il Tribunale accoglieva il ricorso.

La Corte di appello di Roma, su domanda della Commissione, aveva riformato la sentenza del Tribunale.

Comportamenti valutabili dalla Commissione di garanzia in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

In ipotesi di astensione collettiva dalle prestazioni delle associazioni e degli organismi rappresentativi dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, l'art. 4, comma 4, seconda parte, l. 12 giugno 1990, n. 146 – recante norme sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali – deve essere interpretato nel senso che costituisce comportamento valutabile dalla Commissione di garanzia, ai fini della eventuale deliberazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla disposizione richiamata, ogni condotta attiva od omissiva, in violazione dei precetti desumibili dalla disciplina che regolamenta tale astensione collettiva, tra cui anche il comportamento omissivo attuato da detti soggetti in violazione del dovere di dissociarsi pubblicamente ed in modo inequivoco da forme di protesta che, inserendosi nella rivendicazione di categoria indetta dalle associazioni e dagli organismi rappresentativi, siano esercitate senza il rispetto delle misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili al fine di garantire nei servizi pubblici essenziali il godimento di diritti della persona, costituzionalmente tutelati.

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