Nuovo accesso al regime forfettario

Stefano Mazzocchi
06 Febbraio 2019

Contribuente forfettario nel 2018 rientra nel regime ordinario per il superamento di uno dei limiti, nel caso specifico superamento soglia volume d'affari. Nel 2019, avendo innalzato tale limite, può rientrare nel nuovo forfettario? Oppure deve comunque rispettare il vincolo dei tre anni?

Contribuente forfettario nel 2018 rientra nel regime ordinario per il superamento di uno dei limiti, nel caso specifico superamento soglia volume d'affari. Nel 2019, avendo innalzato tale limite, può rientrare nel nuovo forfettario? Oppure deve comunque rispettare il vincolo dei tre anni?

Ai sensi dell'art. 1, comma 70, L. 23.12.2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), i contribuenti che applicano il regime forfetario possono optare per l'applicazione dell'Iva e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L'opzione, “valida per almeno un triennio”, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. La norma non ha subìto modifiche ad opera della Manovra 2019.

Detto vincolo, quindi, discende da una precisa scelta operata dal contribuente: ipotesi che appare diversa dalla fattispecie prospettata nel quesito, caratterizzata dalla fuoriuscita dal regime causata – come si legge nell'istanza – dal “superamento di uno dei limiti”.

Si ritiene pertanto che nel caso in esame il contribuente possa accedere al nuovo regime forfettario: il nuovo comma 54 dell'art. 1, della richiamata L. n. 190/2014 – risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1, comma 9, L. 30.12.2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) – dispone infatti espressamente che sono ammessi alla “flat tax” le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che “nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000”.