Diritto degli ascendenti di mantenere legami significativi con i nipoti: il PM non ha legittimazione attiva

20 Febbraio 2019

La pronuncia in commento ha affrontato il tema della legittimazione in capo al PM ad agire per la tutela del diritto degli ascendenti di conservare rapporti significativi con i nipoti, attraverso l'apertura di un procedimento ex artt. 333 e 336 c.c..
Massima

La mancata attribuzione di una specifica legittimazione attiva esclude la possibilità che il diritto di visita dei nonni sia fatto valere con ricorso del Pubblico Ministero, attraverso la richiesta di apertura del procedimento di cui all'art. 333 c.c., salvo il caso in cui risultino comportamenti del genitore pregiudizievoli per il minore.

Il caso

Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta presentava ricorso ai sensi degli artt. 333 e 336 c.c., nell'interesse dei minori Tizietto e Caietto, per l'accertamento delle capacità genitoriali della madre, stante la condotta della stessa – posta in essere a seguito della morte del marito – volta a privare i figli del legame con i nonni paterni.

Dall'istruttoria espletata risultava l'idoneità genitoriale della madre. Il Tribunale minorile dichiarava pertanto il non luogo a provvedere sulla domanda del PM, stante l'assenza di pregiudizio per i minori.

La questione

La pronuncia in commento ha affrontato il tema della legittimazione in capo al PM ad agire per la tutela del diritto degli ascendenti, oggi sancito dall'art. 317-bis c.c., di conservare rapporti significativi con i nipoti, attraverso l'apertura di un procedimento ex artt. 333 e 336 c.c., volto all'accertamento dell'idoneità della condotta del genitore che ostacoli detti rapporti.

Le soluzioni giuridiche

Il Tribunale - rilevato che l'orientamento giurisprudenziale, precedente alla riforma della filiazione, che riconduceva all'art. 333 c.c. il diritto dei nonni a mantenere legami significativi con i nipoti, si era formato in un contesto nel quale era negata l'esistenza di un diritto autonomo degli ascendenti, a cui era invece riconosciuto un mero interesse a sollecitare un controllo sulla responsabilità dei genitori nell'interesse dei minori - ha chiarito che la legge n. 219/2012 con la riformulazione dell'art. 317-bis c.c. ha riconosciuto la legittimazione attiva a far valere il proprio diritto a mantenere rapporti con i nipoti esclusivamente in capo ai nonni.

Da ciò consegue che nell'ambito di un procedimento ex art. 333 c.c. aperto su ricorso del PM non può essere valutata l'opposizione della madre dei minori agli incontri con i nonni, condotta che può essere fatta valere solo in un giudizio ex art. 317-bis c.c. promosso appunto dagli ascendenti stessi.

Pertanto, non essendo emersa nel caso di specie alcuna altra condotta pregiudizievole in capo alla madre, il Tribunale ha dichiarato non luogo a provvedere nell'interesse dei minori.

Osservazioni

La decisione assunta dal Tribunale minorile siciliano appare corretta e rispettosa dell'attuale quadro normativo.

È di tutta evidenza infatti che, ferma la non inammissibilità del ricorso promosso dal PM ai sensi degli artt. 333 e 336 c.c., in quanto la condotta materna volta a ostacolare il rapporto tra i figli e gli ascendenti può essere indice di un contesto pregiudizievole per i minori stessi, che merita di essere accertato attraverso una adeguata istruttoria, ove da questa non emerga alcun altro pregiudizio per gli stessi, nessun provvedimento opportuno potrà essere emesso.

Ciò in quanto il diritto dei nonni sancito dall'art. 317-bis c.c. non può essere tutelato nell'ambito di un giudizio de potestate, ma solo in un procedimento ad hoc promosso dagli ascendenti.

Come ha esaustivamente chiarito la decisione in commento infatti l'art. 317-bis c.c. rinvia esclusivamente al secondo comma dell'art. 336 c.c. e non anche al primo, il quale attribuisce la legittimazione attiva per i procedimenti de potestate al genitore non inadempiente, ai parenti e al pubblico ministero.

Da ciò deriva che gli unici legittimati attivi a promuovere il giudizio di cui all'art. 317-bis c.c. – pur nelle forme dell'art. 336 c.c., ossia davanti al tribunale in Camera di Consiglio, che dovrà provvedere assunte informazioni, sentito il pubblico ministero, nonché il genitore inadempiente, e disponendo l'ascolto del minore - siano gli ascendenti, il cui diritto a frequentare i nipoti sia stato leso.

Il pubblico ministero non può sopperire all'inerzia di questi ultimi.

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