Impignorabilità

Giuseppe Lauropoli
20 Febbraio 2019

L'art. 2740 c.c. prevede che «il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri».A fronte di un tale principio generale, che sancisce la responsabilità del debitore con l'intero suo patrimonio, il successivo secondo comma della citata norma precisa, tuttavia, come esistano alcune eccezioni ad una aggredibilità incondizionata dei beni del debitore.
Inquadramento

L'art. 2740 c.c. prevede che «il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri».

A fronte di un tale principio generale, che sancisce, come appena esposto, la responsabilità del debitore con l'intero suo patrimonio, il successivo secondo comma della citata norma precisa, tuttavia, come esistano alcune eccezioni ad una aggredibilità incondizionata dei beni del debitore.

Viene infatti puntualizzato che «le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge».

Esiste dunque la possibilità di apportare limitazioni ad una tale responsabilità del debitore riferita a tutti i suoi beni presenti e futuri, ma deve trattarsi di casi espressamente previsti dalla legge.

Tra i casi di limitazione della responsabilità del debitore rientrano anche le ipotesi di impignorabilità.

Vengono cioè in evidenza alcuni beni che per la specifica rilevanza che riconosce loro l'ordinamento, sono insuscettibili di pignoramento (si parlerà così di ipotesi di impignorabilità assoluta), ovvero sono suscettibili di pignoramento solo entro ben precisi limiti (e si parlerà, in tale caso, di impignorabilità relativa).

Alcune ipotesi di impignorabilità, quelle più ricorrenti e rilevanti, sono quelle espressamente previste nel titolo secondo del libro terzo del codice di procedura civile, con riferimento ai beni mobili ed ai crediti.

Vengono così individuate, all'art. 514 c.p.c., le cose assolutamente impignorabili (si tratta per lo più di beni che vengono preservati dall'esecuzione forzata per espropriazione forzata allo scopo di tutelare la dignità del debitore e di consentire la prosecuzione della vita privata in condizioni accettabili), mentre al successivo art. 515 c.p.c. vengono esplicitate le ipotesi di beni parzialmente impignorabili (in particolare, come ipotesi nella prassi più ricorrenti, vengono in rilievo i beni destinati all'esercizio «della professione, dell'arte e del mestiere»: in questo caso la finalità è quella di contemperare le esigenze di realizzo del creditore procedente con la necessità di non precludere la continuazione dell'attività lavorativa da parte del debitore).

Esistono anche, come accennato in precedenza, alcuni limiti alla pignorabilità dei crediti: è l'art. 545 c.p.c. a contenere una elencazione tanto delle ipotesi di crediti totalmente impignorabili, quanto delle ipotesi di impignorabilità relativa (vengono così in rilievo, in particolare, i limiti alla pignorabilità di crediti relativi a retribuzione da lavoro subordinato e di crediti relativi a pensione).

Esistono poi numerosi altri casi di impignorabilità, rinvenibili tanto in altre disposizioni del codice di procedura civile, quanto nel codice civile, quanto in leggi speciali.

Particolare rilievo, in particolare, assumono le ipotesi di impignorabilità (ma, più spesso, come si dirà più avanti, di improcedibilità) relative a crediti della Pubblica Amministrazione.

Nella impostazione più tradizionale, si riteneva che i casi di impignorabilità fossero posti prevalentemente a presidio di specifiche esigenze del debitore e veniva così ritenuto, tanto dalla dottrina, quanto dalla giurisprudenza di legittimità, che la impignorabilità di uno o più beni attinti in sede di espropriazione forzata dovesse essere dedotta mediante opposizione all'esecuzione (da proporsi nelle forme dell'art. 615, comma 2, c.p.c.), nulla ostando, in mancanza di una tale doglianza di parte, alla prosecuzione del processo di esecuzione.

Più di recente va facendosi largo una diversa impostazione, che ravvisa la sussistenza dei presupposti perché il giudice dell'esecuzione rilevi anche d'ufficio l'esistenza di specifiche ipotesi di impignorabilità, risultando dunque non necessaria, in tali casi, la formalizzazione di opposizione da parte dell'esecutato, quanto meno ogni volta che si ravvisi l'esistenza di un interesse pubblico posto all'origine della ipotesi di impignorabilità sancita dalla norma (si pensi, così ai casi in cui sia la stessa legge a sancire la rilevabilità d'ufficio delle ipotesi di impignorabilità, come nel caso previsto dall'art. 545, comma 9, c.p.c.; ma la giurisprudenza di legittimità sembra orientata ad ammettere una tale possibilità, in taluni casi, anche a prescindere da una espressa previsione di legge in tal senso).

Procediamo quindi ad un più approfondito esame di alcune ipotesi di impignorabilità normativamente previste.

In evidenza

Il debitore risponde dei suoi debiti con tutti i suoi beni presenti e futuri, tuttavia la legge può prevedere delle limitazioni alla responsabilità patrimoniale del debitore: vengono così in rilievo le ipotesi di impignorabilità di alcuni beni e crediti.

La impignorabilità dei beni mobili

Il regime e la elencazione delle ipotesi di impignorabilità che emerge dal codice di procedura civile vigente, risente indubbiamente ancora oggi della cultura propria del periodo storico e sociale nel quale fu elaborato tale strumento normativo.

Si tratta di una riflessione preliminare che sorge spontanea ove si pensi al fatto che il legislatore che ha elaborato tale codice si sofferma estesamente sulle ipotesi di impignorabilità dei beni mobili, dedicando invece una singola norma alla impignorabilità dei crediti.

Un tale dato stride, infatti, con la constatazione della preminenza (sia in termini quantitativi, ossia di procedure esecutive che vengono oggi introdotte, sia in termini di problematiche giuridiche che concretamente si pongono all'attenzione dell'operatore del diritto) che, nella società contemporanea, assume il pignoramento dei crediti, rispetto al pignoramento mobiliare.

Venendo ad esaminare più da vicino alcune ipotesi di impignorabilità dei beni mobili, occorre prendere le mosse dagli artt. 514-516 c.p.c..

  • L'art. 514 c.p.c. reca una elencazione dei beni che devono ritenersi assolutamente impignorabili, precisando tuttavia che, oltre a tali beni, devono ritenersi assolutamente impignorabili anche quelle cose «dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge».
  • Soffermandosi per adesso sull'art. 514 c.p.c., vengono così in rilievo le seguenti ipotesi:
  • L'art. 514, n. 1, c.p.c. menziona le «cose sacre o quelle che servono all'esercizio del culto» (dovendosi intendere per cose sacre, quelle cose dedicate al culto religioso mediante formale consacrazione o benedizione e per cose che servono all'esercizio del culto, quei beni che pur non essendo consacrati o benedetti siano stati però destinati dal loro proprietario all'esercizio del culto, mediante un atto formale o per fatti concludenti);
  • L'art. 514, n. 2, c.p.c. elenca una serie di beni (quali l'anello nuziale, i letti, il frigorifero, la lavatrice) che devono ritenersi impignorabili al fine di tutelare la dignità del debitore, garantendo comunque allo stesso, anche all'esito dell'espropriazione forzata, la prosecuzione di una vita sufficientemente dignitosa;
  • L'art. 514, n. 3, prevede la necessità di preservare commestibili e combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e dei suoi familiari o conviventi (anche questa previsione appare finalizzata a tutelare interessi analoghi a quelli menzionati al punto precedente);
  • L'art. 514, n. 5, tutela «le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio»;
  • L'art. 514, n. 6, vieta il pignoramento di beni, quali «decorazioni al valore, lettere, scritti di famiglia» al fine di preservare il valore affettivo di tali documenti, laddove gli stessi siano privi di un intrinseco valore commerciale (che invece assumerebbero laddove tali scritti facessero parte di una collezione).

Al successivo art. 515 c.p.c. vengono quindi elencati i beni solo relativamente pignorabili.

Vengono così in rilievo le cose destinate all'esercizio o alla coltivazione del fondo, le quali possono essere pignorate separatamente dall'immobile solo in mancanza di altri beni mobili da pignorare.

Il giudice dell'esecuzione, precisa poi il medesimo comma primo dell'art. 515 c.p.c., può comunque escludere tali beni dal pignoramento, qualora ritenga che gli stessi siano di uso necessario per la coltivazione del fondo.

Tale ultima previsione normativa, puntualizza poi il secondo comma dell'art. 515 c.p.c., trova applicazione anche con riguardo alle cose destinate al servizio o alla coltivazione del fondo dal semplice coltivatore.

Il terzo comma dell'art. 515 c.p.c. si sofferma, infine, sulla relativa impignorabilità degli strumenti, degli oggetti e dei libri indispensabili all'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore.

Si tratta di una previsione normativa introdotta per effetto dell'art. 4 della l. n. 52/2006. Tale legge del 2006 ha anche abrogato il previgente art. 514, n. 4, c.p.c., il quale inseriva tali beni strumentali fra quelli assolutamente impignorabili.

La pignorabilità di tali beni strumentali indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere, viene ora consentita nella misura di un quinto e sempre che il valore di realizzo dei restanti beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario non appaia sufficiente per la soddisfazione del credito.

La impignorabilità relativa, dunque, in tanto sussiste, con riguardo a tali beni, in quanto gli stessi possano ritenersi indispensabili all'esercizio dell'attività professionale o imprenditoriale.

Può ritenersi che una tale nozione di indispensabilità vada considerata in termini relativi e debba quindi essere di volta in volta valutata da parte del giudice, avendo riguardo alle specifiche modalità organizzative adottate dal debitore, dovendosi certamente escludere un tale requisito della indispensabilità, ogni qual volta vengano in rilievo beni sovrabbondanti rispetto al normale esercizio della attività del debitore.

Una volta ravvisata la sussistenza di un tale profilo di indispensabilità del bene, troverà applicazione la relativa impignorabilità prevista dal terzo comma dell'art. 515 c.p.c., la quale si esplica in una duplice direzione: da un lato, infatti, i beni in questione potranno essere pignorati solo nella misura in cui il presumibile valore di realizzo degli altri beni mobili del debitore non sia sufficiente per la soddisfazione del credito; dall'altro, tali beni ritenuti indispensabili potranno essere assoggettati a pignoramento solo nella misura di un quinto, dovendosi tuttavia precisare come concretamente risulti non di agevole attuazione una tale disposizione.

È stato segnalato, in particolare, dalla dottrina, come una tale formulazione della norma sollevi più di qualche dubbio interpretativo: non è chiaro, ad esempio, se un tale riferimento ad un quinto dei beni debba intendersi come avente carattere puramente numerico, oppure faccia riferimento al valore complessivo dei beni. É stato altresì segnalato come una tale previsione non necessariamente garantisca la proseguibilità dell'attività professionale o imprenditoriale, ben potendo accadere che l'unico bene strumentale attinto dal pignoramento, corrispondente, quanto al valore, ad un quinto di tutti i beni indispensabili, risulti di fatto imprescindibile ai fini della prosecuzione dell'esercizio dell'attività del debitore.

Ad ogni modo, l'ultimo periodo del terzo comma dell'art. 515 c.p.c. si premura di precisare che tale ipotesi di impignorabilità relativa non trovi applicazione in tutti i casi in cui il debitore sia costituito in forma societaria e, anche in caso di imprenditore individuale, ogni qual volta vi sia «prevalenza del capitale investito sul lavoro».

Infine, un'ultima ipotesi di impignorabilità è quella descritta dall'art. 516 c.p.c., il quale fa riferimento a cose pignorabili in particolari circostanze di tempo: la disposizione in questione fa riferimento ai frutti non ancora raccolti o separati dal suolo, i quali possono essere assoggettati a pignoramento separatamente dall'immobile al quale accedono solo nelle ultime sei settimane anteriori al tempo ordinario della loro maturazione.

L'impignorabilità dei crediti

L'art. 545 c.p.c. contiene una elencazione dei crediti ritenuti impignorabili, in modo assoluto o relativo.

Al primo comma del citato articolo viene prevista l'impignorabilità dei crediti alimentari, fatta salva l'ipotesi in cui anche il credito per il quale si procede esecutivamente abbia natura alimentare e, anche in questo caso, sempre che il pignoramento sia stato preventivamente autorizzato dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato.

Una ipotesi di impignorabilità assoluta è invece quella descritta al comma 2 dell'art. 545, con riferimento ai «crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione».

Nei casi elencati la finalità perseguita dal legislatore è quella di tutelare condizioni di particolare vulnerabilità soggettiva precludendo, o (nel caso di cui al primo comma) limitando, la possibilità di pignoramento del credito in considerazione della condizione di bisogno del debitore esecutato.

I commi terzo, quarto e quinto della menzionata disposizione si concentrano sul pignoramento delle somme dovute a titolo di stipendio o di salario (ovvero altre indennità relative al rapporto di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento: viene affermato, a riguardo, che possano rientrare in tale nozione anche le somme percepite dal lavoratore in cassa integrazione, nonché le somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione).

La regola generale, in tema di pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, è quella prevista al quarto comma dell'art. 545 c.p.c., stando al quale tali somme sono pignorabili e suscettibili di assegnazione nella misura di un quinto (tale quinto, poi, va riferito all'ammontare netto corrisposto periodicamente al lavoratore).

Una prima eccezione a questa regola generale è costituita dalla previsione contenuta nel comma tre del menzionato articolo, laddove si afferma che i crediti relativi a somme spettanti a titolo di stipendio sono pignorabili, allorché il credito fatto valere abbia natura alimentare, nella misura autorizzata dal presidente del tribunale, o da un giudice da lui delegato.

Deve dunque evincersene che, allorché venga in rilievo un credito di natura alimentare, il pignoramento possa estendersi anche oltre il quinto della somma spettante a titolo di stipendio.

La norma non prevede, in particolare, in questo caso, un preciso limite fino al quale possa estendersi il pignoramento e si tratta di una previsione ragionevole, dal momento che un tale accertamento, che avrà necessariamente natura preventiva rispetto alla stessa introduzione della procedura esecutiva (ad una tale conclusione induce la circostanza che sia demandata proprio al presidente del tribunale e non al giudice dell'esecuzione l'autorizzazione del pignoramento oltre i limiti di cui al comma 4 dell'art. 545 c.p.c.), deve avere riguardo al caso concreto che venga in esame e avere di mira il contemperamento di opposte esigenze: quella del lavoratore a vedere preservata una quota di stipendio idonea a consentirgli di condurre una vita dignitosa e quella dei creditori procedenti che vantano un credito avente natura alimentare.

Ulteriore eccezione alla regola generale dettata in tema di pignorabilità degli stipendi è quella prevista al quinto comma della norma, laddove si afferma che, nel caso di simultaneo concorso di diverse cause di credito previste nella norma, il pignoramento non possa comunque mai estendersi oltre il limite massimo della metà dello stipendio.

Viene, in quest'ultimo caso, in rilievo il caso in cui in una medesima procedura esecutiva (il riferimento normativo alla necessaria simultaneità della concorrenza di crediti induce infatti a ritenere che tale previsione possa trovare applicazione solo se crediti, di natura diversa, vengano fatti valere nella medesima procedura) vengano fatti valere contemporaneamente crediti di natura tributaria, crediti aventi natura alimentare e crediti privi di tali caratteri: in questi casi il giudice dell'esecuzione potrà assegnare anche una quota dello stipendio netto superiore al quinto, ma non oltre la metà dello stesso.

I commi sette ed otto dell'art. 545 sono stati introdotti abbastanza di recente ad opera del d.l. n. 83/15 (convertito in l. n. 132/2015).

Il comma settimo disciplina positivamente l'ipotesi di pignoramento della pensione, prevedendo che la stessa debba ritenersi pignorabile solo per la parte eccedente un importo pari all'assegno sociale aumentato della metà e, quanto a tale parte eccedente, solo entro i limiti del quinto.

Il comma ottavo disciplina invece l'ipotesi in cui ad essere pignorato sia il conto corrente bancario o postale sul quale confluiscono lo stipendio o la pensione: le somme presenti sul conto corrente al momento della notifica del pignoramento saranno suscettibili di assegnazione solo nella misura eccedente un importo pari al triplo dell'assegno sociale, mentre le somme che confluiranno sul conto successivamente al momento della notifica del pignoramento e fino al momento dell'assegnazione saranno suscettibili di assegnazione entro i limiti previsti per la pignorabilità dello stipendio o per la pignorabilità della pensione (e, dunque, per le somme accreditate a titolo di stipendio, ordinariamente entro la misura di un quinto di quanto di volta in volta accreditato e, per quanto riguarda le somme accreditate a titolo di pensione, entro la misura di un quinto di quanto eccedente un importo pari all'assegno sociale aumentato della metà).

L'ultimo comma dell'art. 545 c.p.c., anch'esso introdotto per effetto del d.l. n. 83/2015, prevede espressamente che il pignoramento effettuato oltre i limiti previsti nella disposizione in esame debba ritenersi inefficace e che tale inefficacia possa essere rilevata anche d'ufficio dal giudice dell'esecuzione.

Anche l'art. 545 c.p.c. in tema di pignoramento di crediti, proprio come l'art. 514 c.p.c. in tema di pignoramento di beni mobili, contiene una previsione “di chiusura” che fa rinvio, per l'individuazione di ulteriori ipotesi di impignorabilità dei crediti, a speciali disposizioni di legge (tale previsione è contenuta al comma sesto dell'art. 545).

A riguardo pare utile un riferimento ad almeno due casi di impignorabilità di crediti previste da norme speciali.

Viene così in rilievo l'ipotesi delle somme nella disponibilità delle rappresentanze diplomatiche.

A riguardo, l'art. 19-bis del d.l. n. 132/2014, come convertito ad opera della l. n. 162/2014, prevede, al suo primo comma, quanto segue: «non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, le somme a disposizione dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 5, depositate su conti correnti bancari o postali, in relazione ai quali il capo della rappresentanza, del posto consolare o il direttore, comunque denominato, dell'organizzazione internazionale in Italia, con atto preventivamente comunicato al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria presso cui le medesime somme sono depositate, ha dichiarato che il conto contiene esclusivamente somme destinate all'espletamento delle funzioni dei soggetti di cui al presente comma».

Viene in rilievo, a tal proposito, per espressa previsione normativa, una ipotesi di impignorabilità assoluta, rilevabile anche d'ufficio.

L'operatività di una tale ipotesi di impignorabilità viene espressamente collegata, da parte della norma, al solo presupposto della preventiva comunicazione – da parte della rappresentanza diplomatica ed eseguita nei confronti tanto dell'istituto di credito presso il quale le somme siano depositate, quanto del Ministero degli Esteri – di destinazione delle somme presenti sul conto alle funzioni proprie della rappresentanza diplomatica.

Altra ipotesi (ma, in questo caso, vengono in rilievo numerosissime previsioni normative) è quella concernente le limitazioni, a diverso titolo, alla pignorabilità dei crediti della pubblica amministrazione: limitazioni che assumono, di volta in volta, connotati diversi, traducendosi in taluni casi in vere e proprie ipotesi di impignorabilità (si veda la previsione contenuta all'art. 11 del d.l. n. 8/1993 – conv. nella l. n. 197/3/1993, n. 68 – che stabilisce una limitazione alla responsabilità patrimoniale della pubblica amministrazione, sancendo la non pignorabilità dei fondi pubblici vincolati per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e per l'espletamento dei servizi pubblici essenziali) e in altri casi in ipotesi di improcedibilità (si pensi, così alla previsione contenuta nell'art. 159 del d.lgs. n. 267/2000, stando alla quale il pignoramento di crediti nei confronti dell'ente locale può essere effettuato solo nei confronti dell'istituto tesoriere di tale ente; oppure si pensi all'ipotesi prevista dall'art. 5-quinquies del d.lgs. n. 89/2001 – cosiddetta legge Pinto – stando al quale la riscossione, in sede di esecuzione forzata, degli indennizzi liquidati ai sensi di tale legge può effettuarsi solo nelle forme previste dal libro terzo, titolo secondo, capo secondo del codice di procedura civile, ossia nelle forme del pignoramento diretto mobiliare effettuato presso il cassiere del Ministero esecutato, dovendosi invece ritenere preclusa la possibilità di esperire pignoramento presso terzi).

Impignorabilità dei crediti

Crediti alimentari (art. 545, comma 1, c.p.c.)

Sono assolutamente impignorabili, fatta salva l'ipotesi in cui si faccia valere, a sua volta, un credito alimentare, nel qual caso saranno pignorabili con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di altro giudice da lui delegato.

Somme spettanti a titolo di stipendio o salario (art. 545, comma 4, c.p.c.)

Sono ordinariamente pignorabili nella misura di un quinto dell'importo netto percepito. Nel caso di simultanea concorrenza di diverse cause di credito, il pignoramento non potrà mai estendersi oltre la metà dello stipendio netto percepito.

Somme spettanti a titolo di pensione (art. 545, comma 7, c.p.c.)

Deve ritenersi assolutamente impignorabile una quota della pensione pari all'assegno sociale, aumentato della metà.

La parte della pensione eccedente tale importo è suscettibile di pignoramento nella misura di un quinto.

Somme canalizzate su conto corrente postale o bancario

Le somme presenti su conto corrente nel quale confluiscano importi a titolo di pensione o di stipendio sono pignorabili, quanto alle somme presenti sul conto al momento della notifica del pignoramento, per la parte eccedente un importo pari al triplo dell'assegno sociale, e, quanto alle somme affluite sul conto successivamente alla notifica del pignoramento, nella misura prevista ai commi terzo, quarto, quinto e settimo dell'art. 545 c.p.c..

Questioni in tema di pignoramento immobiliare

Quanto al pignoramento immobiliare, il tema della impignorabilità assume contorni decisamente più sfumati.

Trova cioè piena esplicazione, con riguardo alla espropriazione che abbia ad oggetto tale tipologia di beni, la generale previsione normativa che prevede che il debitore risponda delle proprie obbligazioni con tutti i propri beni, presenti e futuri (art. 2740 c.c.).

Non mancano, invero, singole previsioni normative che incidano sulla espropriabilità di taluni beni, in relazione alla caratteristiche oggettive del bene, ovvero soggettive del soggetto esecutato.

Una ipotesi nella quale certamente deve ritenersi preclusa l'espropriabilità del bene immobile è costituita dal caso in cui vengano in rilievo beni demaniali.

Va da sé che in questi casi, venendo in rilievo beni inalienabili per espressa previsione normativa (art. 823 c.c.) gli stessi dovranno ritenersi sottratti all'espropriazione forzata immobiliare (in questo senso si pronunciava già Cass. n. 4071/1979).

Ad analoghe conclusioni, poi, dovrà giungersi con riguardo ai beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, ossia quei beni rientranti nella previsione dell'art. 826 c.c., i quali non possono, per espressa previsione normativa, essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano (art. 828 c.c.).

Altra ipotesi in cui un bene immobile deve ritenersi sottratto all'espropriazione forzata immobiliare attiene allo specifico ambito del pignoramento esattoriale.

L'art. 76 del d.P.R. n. 602/73 (nella formulazione risultante all'esito delle numerose modiche normative succedutesi nel corso degli ultimi anni) prevede la impossibilità per l'agente della riscossione di avviare una procedura esecutiva immobiliare laddove l'esecutato sia proprietario di un unico immobile, destinato a propria abitazione.

Negli altri casi, viene previsto dalla stessa norma che l'agente della riscossione possa iniziare la procedura esecutiva immobiliare solo in presenza di un credito superiore ad € 120.000.

Resta invece intatta la possibilità per l'agente della riscossione di intervenire, ai sensi dell'art. 499 c.p.c., in una procedura esecutiva ordinaria che sia stata avviata da altro creditore.

In conclusione

Ecco conclusa una sintetica rassegna delle principali questioni in tema di impignorabilità.

Un argomento, quello della impignorabilità, indubbiamente vasto, che difficilmente si presta ad una trattazione sintetica, specie ove si pensi alle davvero numerose specifiche ipotesi di impignorabilità rinvenibili ora nel codice civile, ora in svariate leggi speciali, delle quali è impossibile dare compiutamente conto in questa sede.

Nessuna pretesa di esaustività, dunque, ma solo una bussola per orientarsi nelle acque, non sempre tranquille, delle esecuzioni forzate.

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