Avvocati: alla Consulta il limite del doppio mandato per le elezioni forensi

Redazione scientifica
01 Marzo 2019

Con l'ordinanza del 28 febbraio 2019, n. 4 il Consiglio Nazionale Forense ha deciso di investire la Corte costituzionale in ordine alla norma che ha posto il divieto di eleggibilità a consigliere dell'ordine degli avvocati di quanti abbiano già svolto due mandati consecutivi. Si tratta della norma di cui all'art. 3, comma 3, l. n. 113/2017 secondo cui «i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato».

Più precisamente si tratta dell'interpretazione nel tempo di quella norma nel senso che il problema sotteso al contenzioso che si è creato attiene al se il divieto trova applicazione anche quando i mandati si siano svolti prima dell'entrata in vigore della nuova norma.

Elezioni contestate. Nel caso di specie il Consiglio Nazionale Forense era stato adito all'esito della tornata elettorale per il rinnovo dell'Ordine degli avvocati della Spezia: due avvocati – uno dei quali aveva partecipato come candidato – avevano, infatti, contestato l'elezione di quattro consiglieri eletti in quanto avevano già svolto due mandati.

Da un lato, i ricorrenti avevano agito invocando l'art. 3 l. n. 113/2017 come confermato dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 32781/18 secondo cui «si intende riferita anche ai mandati espletati anche solo in parte prima della sua entrata in vigore, con la conseguenza che, a far tempo dall'entrata in vigore di detta legge (21 luglio 2017) e fin dalla sua prima applicazione in forza del comma 3 del suo art. 17, non sono eleggibili gli avvocati che abbiano già espletato due mandati consecutivi (esclusi quelli di durata inferiore al biennio ai sensi del comma 4 del medesimo art. 3 l. n. 113/17) di componente dei Consigli dell'ordine, pure se anche solo in parte sotto il regime anteriore alle riforme di cui alle leggi 31 dicembre 2012, n. 247, e 12 luglio 2017, n. 113».

Interpretazione che, da ultimo, è stata fatta propria dal legislatore con una norma di interpretazione autentica.

Dall'altro lato, i resistenti, avevano contestato quelle norme denunciandone, in particolare, l'illegittimità costituzionale in quanto, secondo loro, sarebbe in contrato con una pluralità di parametri costituzionali tra cui il divieto di retroattività delle norme e l'incisione sulle norme che tutelano l'elettorato tanto attivo quanto passivo.

La posizione del PG presso la Cassazione. Infine, all'udienza che si era celebrata davanti al CNF il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione aveva concluso, invero a seguito di un'articolata requisitoria con anche alcune perplessità sul complesso della normativa, per l'accoglimento del ricorso in quanto i dubbi di costituzionalità avrebbero dovuto essere ritenuti superati e per l'accoglimento della misura cautelare richiesta.

Questione di legittimità costituzionale. Orbene, sciogliendo la riserva il Consiglio Nazionale Forense, quale giudice speciale e quindi legittimato a sollevare la questione di legittimità costituzionale, ha deciso di rinviare gli atti alla Corte costituzionale affinché si pronunci sulla norma invocata dai ricorrenti nell'interpretazione fatta propria dalla Cassazione e dal legislatore nella norma di interpretazione autentica.

Ed infatti, per il CNF la questione – sicuramente rilevante nel giudizio a quo – appare anche non manifestamente infondata.

E ciò, in primo luogo, con riferimento al profilo della ritenuta irragionevole compressione del diritto di elettorato attivo e passivo, con violazione degli artt. 3, 48 e 51 Cost. in relazione a cui il CNF «emerge pertanto con nettezza la particolare consistenza dei diritti costituzionalmente fondati e dei principi costituzionali coinvolti, in considerazione anche della loro intima connessione con il principio democratico, uno dei supremi cardini del vigente ordine costituzionale repubblicano».

In secondo luogo, per il CNF «il divieto di rielezione per più di due mandati consecutivi realizza, inoltre, una irragionevole compressione dell'ambito di autonomia riservata» vieppiù a procedimenti elettorali in corso (come nel caso della legge del 2019).

Dovremo quindi attendere la decisione della Corte costituzionale per sapere se le ultime elezioni degli Ordini degli avvocati (contestate) saranno confermate.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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