La Corte costituzionale chiude la vicenda De Tommaso: troppo generiche le prescrizioni del “vivere onestamente” e “rispettare le leggi”
01 Marzo 2019
La Corte costituzionale con la sentenza n. 25 depositata il 27 febbraio 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 75, comma 2, del d.lgs. 159/2011, codice antimafia, nella parte in cui prevede come delitto la violazione degli obblighi e delle prescrizioni inerenti la misura della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno ove consistente nell'inosservanza delle prescrizione del vivere onestamente e di rispettare le leggi. In via consequenziale ha dichiarato altresì l'illegittimità costituzionale del comma 1 del medesimo articolo, nella parte in cui prevede come reato contravvenzionale la violazione degli obblighi inerenti la misura della sorveglianza speciale senza obbligo o divieto di soggiorno ove consistente nell'inosservanza delle prescrizione del vivere onestamente e di rispettare le leggi. Le questioni di costituzionalità erano state sollevate dalla Corte di cassazione, Sez. II, ord. 26 ottobre 2017 in riferimento al principio di tassatività e determinatezza della fattispecie penale ex art. 25 Cost. e ai parametri convenzionale di cui agli artt. 7 e 2 prot. 4 Cedu – interposti per il tramite dell'art. 117, comma 1, Cost. – interpretati secondo la giurisprudenza della Corte Edu, Grande Camera, 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia. Con sentenza n. 282/2010 i giudici di legittimità erano già stati chiamati a valutare il rispetto della Costituzione da parte dei medesimi precetti (allora contenuti nell'art. 9 l. 1423/1956); in quella sede era stato però ritenuto che le prescrizioni del vivere onestamente e rispettare le leggi non violasse il principio di legalità in quanto «le “leggi” sono tutte le norme a contenuto precettivo, non solo quelle la cui violazione è sanzionata penalmente; d'altra parte, l'obbligo di “vivere onestamente” va collocato nel contesto di tutte le altre prescrizioni previste dall'art. 5» e quindi ha il valore di un monito rafforzativo di queste ultime senza un autonomo contenuto prescrittivo. L'intervento della Corte Edu con la sentenza De Tommaso è stato però decisivo nel determinare l'interpretazione assunta dalle Sezioni unite della Cassazione penale nella sentenza Paternò (n. 40076/2017),compiendo così il processo di adeguamento e maggiore conformità ai principi della Cedu. La Corte costituzionale, rilevando che la giurisprudenza di legittimità si è indirizzata nel senso di valutare la sentenza De Tommaso come idonea a fondare un'interpretazione convenzionalmente orientata e rilevando, altresì, un'esigenza di conformità al principio di prevedibilità, ha concluso nel senso di dichiarare l'illegittimità dell'art. 75 cod. antimafia nei termini detti. |