Va rinnovata la notificazione ad indirizzo estratto da INI-PEC

07 Marzo 2019

A seguito della recente sentenza n. 3709/2019 della Cassazione, il Tribunale di Cosenza, a fronte di un'istanza di provvisoria esecutorietà per mancata opposizione, ordina (ai sensi dell'art. 647 c.p.c.) la rinnovazione entro 30 giorni della notificazione di ricorso e decreto ingiuntivo già effettuata telematicamente ad un indirizzo estratto dall'INI-PEC.

Il fatto. Ottenuto un decreto ingiuntivo contro una società, il ricorrente lo notifica telematicamente all'indirizzo della stessa estratto dall'INI-PEC e, decorso il termine di legge senza opposizione, presenta al Tribunale di Cosenza istanza di esecutorietà.

L'ordine di rinnovazione della notifica. Con provvedimento dell'1 marzo 2019, il Tribunale cosentino ordina ai sensi dell'art. 647 c.p.c. la rinnovazione della notificazione entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, rilevando che con sentenza n. 3709 dell'8 febbraio 2019 la Suprema Corte ha affermato che "Il domicilio digitale previsto dall'art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., in l. n. 114 del 2014, corrisponde all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest'ultimo, è inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGindE) gestito dal Ministero della giustizia. Solo questo indirizzo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'effettiva difesa, sicché la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile - a seconda dei casi – alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGindE, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall'l'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC)".

Il richiamo a Cass. n. 3709/2019. Il Giudice cita l'art. 647 c.p.c. e quindi pare ordinare la rinotifica perché “risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza del decreto”, ma il richiamo alla recente sentenza della Cassazione fa ritenere che il caso in esame sia la prima applicazione nota dell'erroneo principio di diritto come sopra affermato dalla Cassazione, confondendo con ogni probabilità il valido INI-PEC con il non più utilizzabile IPA.

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