La cera sulla strada durante una processione religiosa non è caso fortuito: contrasti in Cassazione sull'onere della prova
11 Marzo 2019
Massima
Il caso fortuito esonerante il custode dalla responsabilità ex art. 2051 c.c. non sussiste qualora il custode abbia avuto la possibilità di prevedere che la cosa che ha in custodia, così come inserita nel concreto dinamismo causale, avrebbe potuto cagionare il danno.
Il caso
G.F. agiva nei confronti del Comune di Bari per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni derivati da un sinistro stradale, in cui l'attore era caduto dal suo motociclo per la presenza di cera sparsa sulla strada. Lo spargimento della cera sul manto stradale si era verificato durante una processione religiosa, tenutasi in occasione delle festività pasquali. Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d'Appello di Bari confermava la sentenza di primo grado. La questione
La questione della quale è investita la Suprema Corte è se il notevole quantitativo di cera distesa sull'asfalto costituisca o meno caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 c.c. Le soluzioni giuridiche
La Corte dà risposta negativa al quesito. Per giungere a tale conclusione, la Corte richiama la nozione di caso fortuito, che è costituito «da eventi che si inseriscono, spezzandola, nell'ordinaria serie causale che prende le mosse dall'esistenza della cosa custodita, eventi che possono consistere pure in condotte di terzi o del danneggiato stesso, ma che però devono essere "non conoscibili né eliminabili con immediatezza». Il che significa – puntualizza la Corte - che «pure l'azione di un soggetto terzo non è di per sé sufficiente a immutare l'ordinario dinamismo causale discendente dalla cosa custodita introducendo l'elemento eccezionale tradizionalmente definito caso fortuito, bensì significa che detta azione, oltre ad avere un'astratta idoneità causale, deve anche essere concretamente dotata di caratteristiche tali da sussumerla nel concetto di fortuito, quali sono, appunto, la non conoscibilità/non prevedibilità». Ed, infatti, anche una condotta di terzi, prevedibile, materialmente attinente a una cosa oggetto di custodia, rientra nell'attività del custode, che è tenuto a prevenirla e/o ad eliminarne le conseguenze pregiudizievoli. In una tale ricostruzione il caso fortuito è quel che esorbita dall'attività custodiale, ovvero dall'area del possibile propria della vigilanza: il fortuito è quel che è impossibile vigilare. La vigilanza del custode, in ultima analisi, viene ad essere circoscritta dal suo opposto, cioè dal caso fortuito, che traduce in riferimento alla posizione del custode il generale principio ad impossibilia nemo tenetur. L'errore del Giudice di merito è consistito – osserva il Supremo Collegio – nell'essersi limitata a vagliare l'esigibilità (ovvero la giuridica possibilità) della conoscibilità ex post da parte del custode - rimarcando allo scopo il lasso di tempo tra la processione e il sinistro - senza considerare anche l'esigibilità della conoscibilità ex ante, in termini appunto di prevedibilità, da parte del custode stesso. La corte territoriale, violando, quindi, l'art. 2051 c.c., non ha, pertanto, esaminato se era tradizionale - id est prevedibile - che in una simile processione i fedeli portassero fiaccole votive, e che pertanto cadesse cera sul manto stradale, e altresì non ha esaminato se, nell'ipotesi in cui il precedente quesito avesse raggiunto una risposta positiva, fosse intervenuto un qualche ulteriore evento imprevedibile/imprevisto che avesse impedito al Comune di adempiere l'obbligo di custodia quantomeno, se non nell'apposizione di transenne fino alla effettuazione della pulizia, nella installazione immediata di cartelli segnalanti il pericolo costituito da un manto stradale ovviamente assai scivoloso. La corte invece, riverberando tale violazione sostanziale sul piano processuale, dopo avere accertato le modalità del sinistro che era onere dell'attore danneggiato provare, non ha espletato in modo completo il conseguente stadio della prova del caso fortuito gravante sul custode perché si è limitata a vagliare l'esigibilità (ovvero la giuridica possibilità) della conoscibilità ex post da parte del custode - rimarcando allo scopo il lasso di tempo tra la processione e il sinistro - senza considerare anche l'esigibilità della conoscibilità ex ante, in termini appunto di prevedibilità, da parte del custode stesso.
Osservazioni
L'ordinanza in esame si segnala perché offre una lettura dell'art. 2051 c.c. e, in particolare, del caso fortuito ivi previsto, incentrata sull'attività del custode; attività che si sostanzia nella vigilanza su ciò che è accaduto (manutenzione in senso stretto) e su ciò che è prevedibile che accada (manutenzione in senso lato, ovvero prevenzione). Sotto questo profilo si deve registrare un diverso orientamento giurisprudenziale, anche di recente ribadito dalla Suprema Corte (Cass. civ., 13 febbraio 2019, n. 4161), in base al quale é irrilevante ogni profilo comportamentale del responsabile. Si è, infatti, affermato che «Responsabile del danno cagionato dalla cosa è sì colui che essenzialmente ha la cosa in custodia, ma il termine non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire la cosa, e quindi non rileva la violazione di detto obbligo. Qui la nozione di «custodia» non ha la stessa valenza del diritto romano, né quella propria della responsabilità contrattuale, per cui non comporta l'obbligo comportamentale del soggetto di controllare la cosa per evitare che essa produca danni: essa non descrive null'altro che la relazione tra un soggetto e la cosa che gli appartiene. Il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente se la cosa ha provocato danni a terzi (v. Cass. 06/07/2006, n. 15383). La deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso». Secondo tale diverso orientamento giurisprudenziale, la responsabilità è esclusa (solo) dal caso fortuito, che però rileva — anch'esso — solo sul piano oggettivo e causale, quale fattore interruttivo del nesso di causa che lega la cosa al danno. Esso può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo o dello stesso danneggiato e deve essere connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere (v. Cass. civ., 1 febbraio 2018, n. 2481; Cass. civ., 1 febbraio 2018, n. 2477; Cass. civ., 1 febbraio 2018, n. 2478; Cass. civ., 1 febbraio 2018, n. 2479; Cass. civ., 1 febbraio 2018, n. 2480; Cass. civ., 1 febbraio 2018, n. 2482). Dall'adesione all'uno o altro orientamento derivano importanti conseguenze dal punto di vista processuale, specialmente per quanto attiene al contenuto dell'onere della prova liberatoria del custode. Ove si acceda all'orientamento seguito dalla sentenza in rassegna, si reputa liberatoria la prova positiva del custode di aver adempiuto agli oneri di diligenza ordinariamente richiesti in relazione alla natura cosa custodita. Il caso fortuito - che, come sottolinea la Suprema Corte nell'ordinanza in esame, «è quel che esorbita dall'attività custodiale, ovvero dall'area del possibile propria della vigilanza: il fortuito è quel che è impossibile vigilare» - si sostanzia nella verificazione di un evento non prevedibile e non superabile dal presunto responsabile con la normale diligenza (casus = non culpa). La prova del caso fortuito è, precisamente, la prova che il danno si è verificato per un evento non prevedibile e non superabile con la diligenza normalmente adeguata in relazione alla natura della cosa. Ove, invece, si segua il diverso orientamento, il comportamento del custode non assurge a rango di requisito strutturale della fattispecie: la responsabilità si configura, infatti, unicamente sulla base del nesso causale che intercorre tra il danno ed il bene custodito. Parallelamente, il caso fortuito si sostanzia in una circostanza idonea ad interrompere il nesso di causalità (casus = non causa). L'onere probatorio che dovrebbe assolvere il convenuto, pertanto, ha ad oggetto la prova positiva di un fatto esterno, dotato di impulso causale autonomo - ovvero idoneo a rappresentare, da solo, la causa dell'evento pregiudizievole - nonché dei caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità (c.d. fortuito in senso oggettivo). Ai fini della prova liberatoria viene in rilievo soltanto una nozione oggettiva di caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno e, in particolare, al profilo causale; il caso fortuito, infatti, libera da responsabilità il custode ogni qualvolta sia dotato di un autonomo impulso causale, in modo tale da consentire di ricondurre all'elemento esterno, anziché alla cosa che ne è fonte immediata, il danno che concretamente si è verificato. In questo modo, il danneggiato è gravato soltanto dall'onere di dimostrare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento di danno, mentre sul convenuto grava l'onere di provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale. AGNINO, Natura oggettiva della responsabilità per cose in custodia, in Ridare.it, 20 aprile 2018; DI MARZIO, Danno da cose in custodia: dalla Suprema Corte conferme e importanti precisazioni, in Ridare.it, 20 gennaio 2018; PANNULLO, Il caso fortuito nella responsabilità per cose in custodia: è necessaria la valutazione ex ante, in Ridare.it, 6 aprile 2018; SCALERA, Caso fortuito: da Giustiano a Napoleone s'è persa l'imprevedibilità?, in Corri.Giur.,2018, 6, 765.
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