È consentita la notifica telematica al difensore domiciliatario dell’imputato anche dopo la rinuncia al mandato
12 Marzo 2019
Il fatto. La Corte d'appello di Bologna, confermando la pronuncia del Tribunale di Rimini, ha condannato l'imputato per il reato di violenza sessuale ai danni di una minore. Avverso la decisione, l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza, tra l'altro, perché che la notifica del decreto che disponeva il giudizio era stata effettuata presso lo studio del difensore di fiducia, dopo che questi aveva rinunciato al mandato. Successivamente gli era stato nominato un difensore di ufficio che lo aveva seguito nel procedimento, ma con il quale non aveva instaurato alcun contatto. Valida la nomina del difensore d'ufficio. La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso, rilevando che l'imputato aveva eletto domicilio, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., presso il difensore di fiducia. Quest'ultimo, successivamente, aveva rinunciato al mandato. Il tribunale, pertanto, aveva provveduto a nominare un difensore di ufficio. Alla nomina del nuovo difensore, tuttavia, non aveva fatto seguito la revoca della precedente elezione di domicilio, che doveva ritenersi ancora efficace. |