È consentita la notifica telematica al difensore domiciliatario dell’imputato anche dopo la rinuncia al mandato

12 Marzo 2019

È possibile la notificazione a mezzo PEC al difensore, domiciliatario dell'imputato, che abbia rinunciato al mandato, nel caso in cui non sia intervenuta una modifica della domiciliazione, in quanto la nomina del difensore, l'elezione di domicilio e le rispettive revoche hanno oggetto e finalità diverse.

Il fatto. La Corte d'appello di Bologna, confermando la pronuncia del Tribunale di Rimini, ha condannato l'imputato per il reato di violenza sessuale ai danni di una minore. Avverso la decisione, l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza, tra l'altro, perché che la notifica del decreto che disponeva il giudizio era stata effettuata presso lo studio del difensore di fiducia, dopo che questi aveva rinunciato al mandato. Successivamente gli era stato nominato un difensore di ufficio che lo aveva seguito nel procedimento, ma con il quale non aveva instaurato alcun contatto.

Valida la nomina del difensore d'ufficio. La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso, rilevando che l'imputato aveva eletto domicilio, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., presso il difensore di fiducia. Quest'ultimo, successivamente, aveva rinunciato al mandato. Il tribunale, pertanto, aveva provveduto a nominare un difensore di ufficio. Alla nomina del nuovo difensore, tuttavia, non aveva fatto seguito la revoca della precedente elezione di domicilio, che doveva ritenersi ancora efficace.
La rinuncia al mandato, infatti, da parte del difensore di fiducia non fa venir meno l'efficacia dell'elezione di domicilio presso il suo studio, se l'imputato non provvede formalmente a revocarla.
La nomina del difensore, l'elezione di domicilio e le rispettive revoche hanno oggetto e finalità diverse. Correttamente, pertanto, il decreto che dispone il giudizio era stato notificato nell'interesse dell'imputato presso il difensore di fiducia, ancorché avesse rinunciato al mandato. Il difensore domiciliatario, inoltre, sia quello ex lege, sia quello, come nel caso di specie, elettivo, rientra tra le persone diverse dall'imputato nei cui confronti, ai sensi dell'art. 16, comma 4, d.l. n. 179 del 2012, conv. con modificazioni dalla legge n. 221 del 2012, è consentita la notificazione a mezzo posta elettronica certificata.

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