Assegno divorzile e situazione economico-patrimoniale dei coniugi
29 Marzo 2019
Massima
In assenza di una valutazione sul tenore di vita coniugale e nel caso in cui l'analisi sia limitata al solo dato rappresentato dalla disparità economica tra i due coniugi dovrà guardarsi alla omogeneità delle condizioni economiche messe in comparazione al fine di valutare la situazione economico-patrimoniale dei due coniugi. Il caso
La Corte d'appello di Catania aveva riformato la decisione di primo grado volta alla declaratoria della cessazione degli effetti civili di un matrimonio concordatario, così ponendo a carico del marito un assegno di euro 200,00 mensili, quantificato all'esito di una comparazione delle condizioni economiche dei due ex coniugi. La Corte, infatti, evidenziava le riduzioni delle ore lavorative ed il conseguente depauperamento degli introiti della moglie. Depauperamento che, si sosteneva, gli ammortizzatori sociali non avevano attutito. Si rilevava, al contempo, una più stabile e florida situazione economica del marito, in quanto, secondo la Corte d'appello, lo stesso aveva dichiarato per il 2013 un reddito lordo di circa € 49.000 tanto da acquistare (grazie anche ad un mutuo), nel periodo successivo alla separazione dei coniugi, l'immobile in cui vive. Avverso questa sentenza proponeva ricorso principale il marito che, con il primo ed il secondo motivo di gravame, richiamando la violazione e la falsa applicazione di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c., evidenziava come la Corte d'Appello avesse erroneamente valutato la presunta esistenza di una disparità reddituale tra i coniugi avendola fondata da una parte sul reddito lordo e dall'altra su quello netto, così assumendo in modo errato un disomogeneo metro di valutazione dei redditi dei coniugi. Inoltre, veniva contestato il presunto depauperamento del reddito della moglie che la stessa, in corso di causa, aveva dichiarato essere diminuito rispetto al passato senza, tuttavia, aver allegato prove in merito ed essendosi limitata a sostenere che fosse onere della controparte, del marito quindi, dover dedurre in merito alla all'incidenza o meno degli ammortizzatori sociali in suo favore. Con il terzo punto, inoltre, si sosteneva che non fosse stato attentamente valutato, dalla Corte d'Appello, il peso che era venuto a gravare sui redditi del ricorrente con riferimento al mantenimento dei figli, pari ad Euro 1.081,74 mensili, e alla trattenuta, che l'azienda, dove lo stesso lavorava, effettuava mensilmente per l'utilizzo della autovettura aziendale. I giudici di legittimità quindi richiamano i principi fondanti l'assegno divorzile previsti dalla l. n. 898/1970 e rivisitati in chiave esegetica dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 18287/2018. La questione
Vengono esaminati gli aspetti pratici dell'applicazione della funzione perequativa-compensativa dell'assegno divorzile, sancita di recente dalle Sezioni Unite. Le soluzioni giuridiche
Nel caso in esame ci si trova di fronte ad un procedimento, giunto sino al terzo grado di giudizio, scarno di allegazioni sia in punto di fatto che in punto di prova. Nonostante ciò, si perviene ad una statuizione in merito all'assegno divorzile a carico di una delle parti sul presupposto della disparità reddituale tra i coniugi. Redditi, sì diversi, però non omogenei, perché redditi netti in merito ad un coniuge e lordi rispetto all'altro. Viene ricordato, allora, come il riconoscimento dell'assegno divorzile non può partorire da una valutazione che abbia a riferimento la comparazione di redditi netti e redditi lordi, così come già sancito, d'altronde, in altre pronunce della stessa Corte di Cassazione (Cass. civ. n. 9719/2010 e Cass. civ. n. 13954/2018) con le quali si è avuto modo di precisare che la determinazione in merito al mantenimento dei coniugi – principi che si ritengono validi anche per l'assegno divorzile, pur se declarati in merito a vicende riguardanti la separazione dei coniugi – «non può che essere operata sul reddito netto e non già su quello lordo, poiché in costanza di matrimonio, la famiglia fa affidamento al reddito netto e ad esso rapporta ogni possibilità di spesa». Anche in quest'ottica, allora, viene evidenziata l'erroneità della sentenza impugnata dal momento che era stata presa in considerazione la rata del mutuo come elemento di maggiore capacità di reddito del marito rispetto a quella della moglie. Ed invece, la stessa rata se vista nell'ottica dei redditi netti dovrà essere correttamente valutata, si sostiene, in modo da considerarla elemento di depauperamento e non di incremento della capacità economica del coniuge. Infine, in merito al terzo motivo di impugnazione che, come ricordiamo, era volto a lamentare l'incidenza, sulla situazione complessiva economica del marito, del mantenimento dei due figli e del costo dell'autovettura aziendale, la Suprema Corte si esprime come segue. Tralasciata l'autovettura ridetta, si afferma che il mantenimento dei figli deve essere considerato ai fini della valutazione sulla complessiva situazione economica del marito, per gli stessi motivi che abbiamo visto riguardare la rata del mutuo, così poi da effettuare un corretto e bilanciato raffronto con la complessiva situazione economica della moglie. Solo dal raffronto, questa volta corretto, bilanciato, equilibrato, tra le complessive situazioni economiche del marito e della moglie, si potrà poi, a questo punto, stabilire se la moglie abbia diritto o meno ad un assegno divorzile. La sentenza della Corte di Cassazione a Sezione Unite, n. 18287/2018, richiamata dalla pronuncia in esame, ha il pregio di aver celebrato la funzione perequativa dell'assegno divorzile. Un assegno divorzile, quindi, che tenga (rectius: che debba tenere) in considerazione, attraverso l'allegazione dei fatti proposta dalle parti, prima, e mediante i poteri istruttori concessi al giudice, poi, della disparità economico-patrimoniale che potrebbe concretizzarsi tra gli ex coniugi a seguito dello scioglimento di un rapporto matrimoniale. Una funzione perequativa da perseguire con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970. Criteri che il legislatore aveva disposto in modo orizzontale, donando loro pari dignità e che, invece, le Sezioni Unite sembrano disporre in modo gerarchico, attribuendo al criterio del contributo dato dal coniuge al patrimonio comune e a quello di ognuno dei coniugi una posizione privilegiata. Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, «il criterio attributivo e quello determinativo, non sono più in netta separazione ma si coniugano nel cd. criterio assistenziale-compensativo. L'elemento contributivo-compensativo si coniuga senza difficoltà a quello assistenziale perchè entrambi sono finalizzati a ristabilire una situazione di equilibrio che con lo scioglimento del vincolo era venuta a mancare. Il nuovo testo dell'art. 5 non preclude la formulazione di un giudizio di adeguatezza anche in relazione alle legittime aspettative reddituali conseguenti al contributo personale ed economico fornito da ciascun coniuge alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno ed a quello comune. L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte. Il superamento della distinzione tra criterio attributivo e criteri determinativi dell'assegno di divorzio non determina, infine, un incremento ingiustificato della discrezionalità del giudice di merito, perché tale superamento non comporta la facoltà di fondare il riconoscimento del diritto soltanto su uno degli indicatori contenuti nell'incipit dell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970 essendone necessaria una valutazione integrata, incentrata sull'aspetto perequativo-compensativo, fondata sulla comparazione effettiva delle condizioni economico-patrimoniali alla luce delle cause che hanno determinato la situazione attuale di disparità. Inoltre – come abbiamo già visto sopra – è necessario procedere ad un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla sperequazione determinatasi, ed, infine, la funzione equilibratrice dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale. In conclusione, alla pluralità di modelli familiari consegue una molteplicità di situazioni personali conseguenti allo scioglimento del vincolo. Il criterio individuato proprio per la sua natura composita ha l'elasticità necessaria per adeguarsi alle fattispecie concrete perché, a differenza di quelli che si sono in precedenza esaminati non ha quelle caratteristiche di generalità ed astrattezza variamente criticate in dottrina». A ben vedere le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il «contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune», il «reddito di entrambi», e poi i «mezzi adeguati o comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive» consentono di pervenire a quella una visione che sia al contempo assistenziale, compensativa, perequativa, così come preannunciata dalle stesse Sezioni Unite perché consentono di modulare le dinamiche economico – patrimoniali delle vicende post divorzili in modo da soddisfare diverse e molteplici esigenze. L'intento è quello di contemperare l'esigenza di una cessazione tout court degli effetti del matrimonio (o del diverso rapporto) con quella di tutelare il coniuge economicamente più debole ma anche il coniuge che, in proporzione alla durata del rapporto e all'apporto, non solo economico, dato alla vita insieme, abbia contribuito all'accrescimento del patrimonio comune e/o di quello dell'altro coniuge. Inoltre, non può non valutarsi anche l'ulteriore esigenza relativa alla possibilità di ricrearsi una nuova vita familiare. Siamo di fronte, allora, finalmente, a criteri malleabili alle diverse situazioni che si possono presentare caso per caso, come nella fattispecie in esame. In questo caso, le parti non deducono in merito al tenore di vita, né su altri elementi che non siano i redditi di ognuno ed è da quelli che il giudicante muove per valutare l'an ed il quantum dell'assegno divorzile. In verità, appare opaco il riferimento al tenore di vita che si legge in sentenza quasi a volerne lamentarne l'assenza di qualsivoglia riferimento. Ed invece, risulta coerente con le statuizioni dettate dalle Sezioni Unite la valutazione in merito ai redditi dei coniugi che volge chiaramente a stabilire sia l'esistenza di mezzi adeguati con riferimento alla parte che richiede l'assegno divorzile, sia l'aspetto perequativo e riequilibratore dello stesso assegno. Perché, effettivamente, l'aspetto solidaristico riguarda, e deve riguardare, sia il coniuge che richiede l'assegno che quello che sarebbe obbligato a versarlo. Ecco, allora, che nella sentenza in commento, si chiarisce che i redditi vanno valutati con la lente della omogeneità, guardandoli sotto il profilo del netto, d'altronde così come si usa fare in costanza di matrimonio. Solo all'esito di un nuovo esame potrà stabilirsi se esista o meno un diritto all'assegno divorzile in favore del coniuge richiedente. Osservazioni
La recente sentenza delle Sezioni Unite sui criteri di determinazione dell'assegno divorzile, muovendo dalla solidarietà post coniugale garantita dalla Carta Costituzionale, ha evidenziato come questa sia il pilastro sul quale deve poggiarsi un riequilibrio delle eventuali disparità economiche che potrebbero venirsi a creare con lo scioglimento del matrimonio. Da queste basi sì è partiti per abbandonare il vecchio parametro, consacrato dalle precedenti Sezioni Unite del 1990, del tenore di vita per giungere ad una nuova visione, più aderente al dettato normativo ad avviso di chi scrive, con la funzione perequativa e riequilibratrice, dell'assegno di divorzio. Come si legge nella sentenza n. 18287/2018, «la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economiche-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare». Uno degli aspetti più delicati del diritto contemporaneo è il rapporto tra le norme e le interpretazioni di queste da una parte e la velocità dei cambiamenti sociali, dall'altra. Tanto vale ancor di più per il complesso e complicato mondo del diritto di famiglia. Le recenti sentenze della Corte di Cassazione che hanno rimesso in discussione i principi sanciti dalle Sezioni Unite del 1990 hanno colmato quel gap esistente tra la società reale e quella che era, sino a quel momento, oggetto delle diverse sentenze della giurisprudenza. Si è fatta largo, finalmente, una visione delle vicende del divorzio che contempera non solo l'esigenza delle tutele del coniuge più debole ma anche, per dirne una, la possibilità del sorgere di nuovi nuclei familiari post divorzio. Una possibilità, ormai sempre più concreta, che non può non essere presa in considerazione dal giudice del divorzio. Sul principio di solidarietà che riguarda, deve riguardare, sia il coniuge che riceve ma anche quello che dà l'assegno divorzile, non possono non pesare i dati emersi a livello sociale. Si pensi a tal proposito al Rapporto Caritas 2014 su «povertà ed esclusione sociale in Italia», teso ad evidenziare la relazione tra la rottura del vincolo coniugale ed alcune forme di povertà o disagio socio-relazionale. Ebbene, si legge che il 66,1% dei separati che si rivolgono alla Caritas dichiara di non riuscire a provvedere all'acquisto dei beni di prima necessità. A seguito della sola separazione aumentano a dismisura le situazioni di precarietà abitativa: per esempio, cresce il numero di persone che vivono in coabitazione con familiari ed amici (dal 4,8% al 19,0%), che ricorrono a strutture di accoglienza o dormitori (dall'1,5% al 18,3%), o vivono in alloggi impropri (dallo 0,7% al 5,2%). Il 53,5 % delle donne separate o divorziate si rivolgono alla Caritas, per gli uomini la percentuale è del 46,5%. Il principio, allora, della solidarietà interviene anche in queste situazioni. Già la Corte Cassazione, con la sentenza n. 11538/2017, aveva aperto la strada di una maggiore attenzione in chiave solidaristica e perequativa evidenziando come l'assegno divorzile deve essere contenuto nella misura che permetta il raggiungimento dello scopo senza provocare illegittime locupletazioni. Poco dopo, un'interessante pronuncia del Tribunale di Milano, con il sempre illuminante dott. Buffone, ribadiva che sono due le fasi nell'iter decisionale per la determinazione dell'assegno divorzile. La prima in cui si «deve verificare, nella fase dell'an debeatur - informata al principio dell'autoresponsabilità economica» di ciascuno degli ex coniugi quali persone singole, ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall'accertamento volto al riconoscimento, o no, del diritto all'assegno di divorzio fatto valere dall'ex coniuge richiedente -, se la domanda di quest'ultimo soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»); ed una seconda fase in cui si deve tener conto, nella fase del quantum debeatur - informata al principio della «solidarietà economica» dell'ex coniuge obbligato alla prestazione dell'assegno nei confronti dell'altro in quanto "persona" economicamente più debole (artt. 2 e 23 Cost.), il cui oggetto è costituito esclusivamente dalla determinazione dell'assegno, ed alla quale può accedersi soltanto all'esito positivo della prima fase, conclusasi con il riconoscimento del diritto». La pronuncia può considerarsi anticipatrice di ciò che poi hanno statuito le Sezioni Unite. Interessante il riferimento al principio dell'autoresponsabilità economica. Un principio presente in diversi ordinamenti giuridici Europei, che può comportare anche la conseguenza dell'obbligo in seno a ciascun coniuge divorziato di provvedere al proprio mantenimento una volta sciolto definitivamente il vincolo matrimoniale che, solo, giustifica ogni tipo di legame. Sul tema, grande attenzione negli ultimi anni ha prestato Enrico Al Mureden, che fa notare come «in molti paesi dell'Unione europea si sta affermando il cosiddetto principio della autoresponsabilità, che conduce a prevedere una tutela assistenziale-riabilitativa e tendenzialmente limitata nel tempo per il coniuge reduce da un matrimonio di breve durata, ancora in giovane età e non gravato dall'impegno richiesto per l'accudimento dei figli. Questa scelta del legislatore non di rado si accompagna a norme che impongono una definizione una tantum delle conseguenze economiche del divorzio. Nei sistemi di common law, ad esempio, l'adesione alla c.d. clean break theory consente di risolvere il problema dei riflessi patrimoniali del divorzio mediante l'attribuzione di una somma una tantum (lump sum) o l'assegnazione al coniuge economicamente debole di uno o più beni appartenenti all'altro, limitando ad ipotesi residuali il pagamento di somme periodiche a titolo di mantenimento. Tale impostazione è indubbiamente funzionale all'esigenza di consentire ai coniugi di definire una volta per tutte i rapporti patrimoniali conseguenti al divorzio e lasciarsi alle spalle la passata esperienza per ricominciare una nuova vita». Nella sentenza in commento (Cass. civ. sez. I, sent. 14 gennaio 2019 n. 651) è emerso che i coniugi avessero dei redditi del tutto similari. Erroneamente, infatti, secondo i giudici di legittimità, la Corte di Appello aveva valutato i redditi netti dell'uno e lordi dell'altro. La Suprema Corte allora, rinvia alla Corte d'Appello invitandola ad effettuare una nuova analisi delle situazioni economico – patrimoniali di entrambi i coniugi, alla luce di un unico criterio, in modo da valutare l'esistenza o meno di quei «mezzi adeguati» previsti espressamente dall'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970. In quest'ottica c'è, anche, chi ha osservato che «pare il caso anche solo di accennare, infine, come la coerente affermazione di una concezione perequativo-partecipativa delle contribuzioni post- matrimoniali, col definitivo abbandono dell'impostazione in chiave meramente assistenziale in senso stretto (e non, quindi, nel senso che si è visto ora attribuito dalle Sezioni Unite al criterio assistenziale nella sua coniugazione con quello contributivo-compensativo), dovrebbe indurre pure a rimeditare la soluzione adottata, appunto in chiave scopertamente assistenzialistica, con l'art. 9 bis, del resto introdotto a fronte di una notevole divergenza di vedute sul punto alla luce della disciplina originaria dell'assegno, relativamente al problema della sorte delle contribuzioni post-matrimoniali in caso di morte dell'obbligato, ovviamente quando riconosciute in forma periodica. E, pure in proposito, la riflessione in ordine ad una eventuale con- notazione di tipo meno marcatamente alimentare dell'art. 9 bis non potrebbe utilmente che muovere, per la relativa coerenza sistematica anche al riguardo, da un'attenta considerazione del, dianzi accennato, modello francese (di cui all'art. 280 c.c.)». In estrema sintesi, l'assegno divorzile dovrà contemperare «l'affidamento che la parte debole ha fatto sulla stabilità del vincolo e quella di attribuire rilievo ai valori di autoresponsabilità», per dirla con le parole di Carlo Rimini. Per fare ciò deve stabilirsi se, a seguito dello scioglimento del vincolo matrimoniale, venga a crearsi una situazione di squilibrio della condizione economico-patrimoniale degli ex coniugi. Qualora, come nel caso di specie, questo squilibrio sembra non esserci l'assegno divorzile andrebbe negato. Nel caso in esame, poi, in mancanza di altri riferimenti alla vita coniugale e di aspetti relativi a quel contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge non appare consentito ampliare considerazioni in merito agli aspetti analizzati dalla sentenza delle Sezioni Unite. La sentenza n. 651/2019, allora, sembra in parte confermare e in parte, tuttavia, contraddire l'impostazione data dalle Sezioni Unite che, come s'è visto, individua nel contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune, oltre che a quello di ciascuno, «IL» criterio prevalente per la valutazione sull'an e sul quantum dell'assegno divorzile. Un criterio da innestare nell'analisi dei redditi dei coniugi. Così come, quindi, indicato dalle Sezioni Unite, nel caso concreto al nostro esame è la disparità di redditi dei coniugi, in assenza di altre circostanze, dedotte e/o provate, ad essere il criterio sul quale fondare una analisi in merito all'an e al quantum dell'assegno. Al Mureden, Assegno di divorzile, parametro del tenore di vita coniugale e principio di autoresponsabilità, Fam. e dir., 2015 Barba, Assegno divorzile e indipendenza economica del coniuge. Dal diritto vivente al diritto vigente, www.giustiziacivile.com, 2017 Bargelli, Tenore di vita matrimoniale e principio di autoresponsabilità: inconciliabilità o resilienza?, in I nuovi orientamenti della Cassazione civile, a cura di Granelli, Giuffrè, 2018, 31 ss. Bianca C.M., L'ultima sentenza della Cassazione in tema di assegno divorzile: ciao Europa, in giustiziacivile.com, 2017 Bianca M., Il nuovo orientamento in tema di assegno divorzile. Una storia incompiuta, in Foro it., 2017, I, 2715 Casaburi, Tenore di vita ed assegno divorzile (e di separazione): c'è qualcosa di nuovo oggi in Cassazione, anzi d'antico, in Foro it., 2017, I, 1895 Colangelo, Assegno divorzile: la vexata quaestio del rilievo da attribuire al tenore di vita matrimoniale, in Fam. e dir., 3/2018, 274 ss. Di Majo, Assistenza o riequilibrio negli effetti del divorzio?, in Giur. it., 2017, 1299 Figone, Assegno divorzile e valutazione ponderata dell'autosufficienza economica: un apripista per le sezioni unite?, in Fam. e dir., 2018, 326 ss. Fortino, Il divorzio, l'autoresponsabilità degli ex coniugi e il nuovo volto della donna e della famiglia, in La nuova giurisprudenza civile commentata, Padova, 9/2017, 1254 ss. Mondini, Sulla determinazione dell'assegno divorzile la sezione semplice decide in autonomia, in Foro it., 2017, I, 1903 Patti, Assegno di divorzio: un passo verso l'Europa?, in Foro it., 2017, I, 2707 ss. Quadri, Assegno di divorzio: ora si muove il legislatore, in giustiziacivile.com, 2017 Quadri, I coniugi e l'assegno di divorzio tra conservazione del tenore di vita e auto-responsabilità: persone singole senza passato?, in Corr. giur., 2017, 7, 885 Savi, Il riconoscimento dell'assegno divorzile: dal parametro del tenore di vita dei con-sorti alla verifica dell'autosufficienza personale del richiedente?, in Riv. dir. priv., 2017, 599 ss. Sesta, La solidarietà post-coniugale tra funzione assistenziale ed esigenze compensatorie, Fam. e dir., 5/2018, 509 ss. Spadafora, Il nuovo assegno di divorzio e la misura della responsabilità postaffettiva, in giustiziacivile.com, 2017
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