Inadempimento contrattuale e danno sociale da perdita di beni aziendali: problematiche sul nesso

02 Aprile 2019

La parte che pretende il riconoscimento di un danno sociale per mancato utilizzo di beni aziendali (lucro cessante) ha l'onere di provare il nesso causale diretto ed immediato tra l'indisponibilità dei beni, correlata all'inadempimento contrattuale e la perdita economica registrata nell'esercizio sociale
Massima

La parte che pretende il riconoscimento di un danno sociale per mancato utilizzo di beni aziendali (lucro cessante) ha l'onere di provare il nesso causale diretto ed immediato tra l'indisponibilità dei beni, correlata all'inadempimento contrattuale e la perdita economica registrata nell'esercizio sociale; non potendosi la prova, anche se indiziaria, dedursi dal solo dato della diminuzione dei ricavi, normalmente riconducibile ai più svariati fattori economici e strutturali correlati alla gestione della società.

Il caso

Avantila Terza Sezione della Corte di Cassazione viene presentato ricorso avverso una sentenza della Corte d'Appello di Milano, confermativa della sentenza di primo grado del Tribunale di Monza, la quale aveva solo parzialmente accolto le richieste della società ricorrente: in particolare, non riconoscendo alla società il diritto al risarcimento del danno da lucro cessante, per non aver la stessa comprovato l'esistenza del danno ed il nesso di causalità tra l'inadempimento contrattuale ed il danno preteso.

Le questioni giuridiche e la soluzione

Il caso portato all'esame della Corte di Cassazione riguardava dunque l'assolvimento o meno dell'onere della prova, gravante sulla società creditrice ricorrente, sull'esistenza del nesso eziologico tra inadempimento contrattuale (mancato utilizzo di beni aziendali oggetto di prestazione contrattuale) e danno subito, in termini di lucro cessante (calo di fatturato aziendale).

La sentenza in esame, confermando la correttezza del processo argomentativo seguito dalla Corte d'Appello di Milano e dichiarando dunque inammissibili prima ancora che infondati i motivi di ricorso, profitta del caso sottoposto al suo esame non solo per fare il punto dell'evoluzione giurisprudenziale in tema di nesso causale ed onere della prova nel risarcimento del danno contrattuale da lucro cessante, ma afferma l'ulteriore principio riferibile alla fattispecie di danno sociale da perdita di un complesso di beni aziendali.

In particolare la Corte:

a) Richiama il noto precetto stabilito dall'art. 1223 c.c. secondo il quale, in materia contrattuale, i danni da risarcire devono essere conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento riscontrato”;

b) Ribadisce come la ricerca in termini di causalità giuridica del nesso fra evento e danno ha la funzione di individuare e delimitare i confini della responsabilità ed è orientata a escludere, dalla connessione giuridicamente rilevante, ogni conseguenza dell'inadempimento che non sia propriamente diretta ed immediata”;

c) Rammenta i propri precedenti giurisprudenziali nei quali il sopra richiamato principio della causalità giuridica è già stato declinato nelle diverse materie trattate;

d) Precisa il confine dell'onere della prova del nesso causale nel risarcimento del danno da lucro cessante: in particolare, per quanto attiene alla fattispecie concreta, il danno consistente in un grave risultato negativo di gestione aziendale deve essere effettivamente e direttamente conseguente all'inadempimento, ovvero al mancato utilizzo di attrezzature aziendali funzionali all'esercizio dell'impresa. Nell'individuazione delle circostanze comprovanti la perdita di esercizio non è tuttavia di per sé sufficiente la sola allegazione della mancata disponibilità dei beni aziendali, ma si sarebbe dovuto provare l'effettiva utilità patrimoniale conseguibile se la prestazione contrattuale fosse stata regolarmente adempiuta, con la sola esclusione dei mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte”;

e) Rammenta, infine, che, come già sancito dalla Suprema Corte in materia societaria (Cass., S.U., n. 9100/2015), il criterio di valutazione del danno deve riporsi su dati oggettivi direttamente collegati all'inadempimento, potendo l'attore solo in via residuale e sussistendone le condizioni, allegare l'inadempimento quale unica causa del danno, indicando comunque le ragioni che avrebbero impedito allo stesso l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta e chiedendo conseguentemente al Giudicante la liquidazione del danno in via equitativa.

Osservazioni

Come noto, molto discusso in dottrina e giurisprudenza è stato il concetto di nesso causale giuridicamente rilevante, sia nell'ambito del risarcimento contrattuale che aquiliano.

Sennonché, come riepilogato efficacemente da Cass., S.U., n. 9100/2015 in tema di responsabilità contrattuale degli amministratori, a partire dal fondamentale insegnamento delle S.U., sentenza n. 13533/2001, confermato da Cass., S.U., n. 15781/2005 e riaffermato poi da Cass. S.U. n. 577/2008, si è elaborato e consolidato il principio nell'ambito della responsabilità contrattuale secondo il quale l'inadempimento rilevante … non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisca causa (o concausa) efficiente del danno, sicché l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento per così dire qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno. Naturalmente sull'attore grava l'onere di allegare e poi di provare, gli altri elementi indispensabili per aversi responsabilità civile, che sono perciò al tempo stesso elementi costitutivi della domanda risarcitoria: danno e nesso di causalità”. Ed è così che, nell'ambito dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, si è evoluto il principio per il quale il curatore fallimentare non può richiedere quale danno la mera differenza tra attivo e passivo fallimentare laddove non abbia reperito alcuna contabilità della società fallita. Ed invero, a perfetta declinazione del principio sopra citato, la Cassazione, S.U. n. 9100/2015 così si esprime: “Postulare che l'amministratore debba rispondere dello sbilancio patrimoniale della società sol perché non ha correttamente adempiuto l'obbligo diconservazione delle scritture contabili ed ha reso perciò più arduo il compito ricostruttivo del curatore fallimentare equivale, in tale situazione, ad attribuire al risarcimento del danno così identificato una funzione palesemente sanzionatoria”. E la Corte così prosegue: “Ciò potrebbe oggi forse non apparire più così incompatibile con i principi generali del nostro ordinamento, come una volta si riteneva, giacché negli ultimi decenni sono state qua e là introdotte disposizioni volte a dare un connotato latu senso sanzionatorio al risarcimento (si pensi, ad esempio, all'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c. in materia di responsabilità processuale aggravata), ma non lo si può ammettere al di fuori dei casi nei quali una qualche norma di legge chiaramente lo preveda, ostandovi il principio desumibile dal secondo comma dell'art. 25 Cost., nonché dell'art. 7 della Convenzione europea sulla salvaguardia di diritti dell'Uomo e delle liberà fondamentali.”

Laddove, dunque, per restare nell'ambito dell'esempio del preteso risarcimento del danno sulla sola differenza tra attivo e passivo, non avendo il Curatore potuto disporre a fini probatori della contabilità della società di poi fallita, e dunque pretendendo di poter beneficiare di un diritto all'inversione dell'onere probatorio a carico del convenuto che avrebbe mancato al proprio obbligo di conservazione, la Corte dunque precisa che il curatore, impossibilitato alla quantificazione e prova precisa del danno, potrà comunque sempre invocare a proprio vantaggio la disposizione dell'art. 1226 c.c. e perciò chiedere al giudice di provvedere alla liquidazione del danno in via equitativa. Ed in tale sede ben potrebbe il giudice, con un giudizio di plausibilità logica tener conto in tutto o in parte dello sbilancio patrimoniale a fronte della prova fornita dal Curatore sulle diverse circostanze che non hanno permesso al medesimo di accertare e provare gli specifici effetti pregiudizievoli specificatamente riconducibili alla condotta dell'amministratore convenuto; diversamente, sottolinea la Corte, il giudizio si tradurrebbe in arbitrio.

Le questioni aperte

Ad un esame superficiale potrebbe sembrare quantomeno singolare scomodare la Costituzione e i diritti fondamentali dell'Uomo in tema di risarcimento contrattuale ed onere della prova sul nesso causale, ma come puntualizzato con grande equilibrio da Cass. S.U. n. 16601/2017, in tema di riconoscibilità di una sentenza straniera di condanna al risarcimento di danni punitivi e proprio partendo dalle considerazioni contenute nella sopra citata sentenza n. 9100/2015, vi sono nel nostro ordinamento fattispecie risarcitorie di natura cosiddetta “polifunzionale”: il risarcimento del danno può dunque rispondere non solo e non soltanto alla preponderante funzione compensativo riparatoria (che già peraltro lambisce comunque la deterrenza), ma anche ad una funzione sanzionatorio-punitiva (il cosiddetto danno in re ipsa).

Nondimeno, come osserva la Corte nella sentenza n. 16601/2017, “Ciò non significa che l'istituto aquiliano abbia mutato la sua essenza e che questa curvatura deterrente/sanzionatoria consenta ai giudici italiani che pronunciano in materia di danno extracontrattuale, ma anche contrattuale, di imprimere soggettive accentuazioni ai risarcimenti che vengono liquidati. Ogni imposizione di prestazione personale esige una intermediazione legislativa, in forza del principio di cui all'art. 23 Cost. (correlato agli artt. 24 e 25), che pone una riserva di legge quanto a nuove prestazioni patrimoniali e preclude un incontrollato soggettivismo giudiziario.”

Ed ancora, la Cassazione, sez. III, con la successiva sentenza n. 13071/2018, in tema di risarcimento per mancato utilizzo di immobile, ove la Corte d'Appello si era pronunciata con condanna in re ipsa per indennizzo di occupazione corrispondente ad un eventuale canone di locazione per tutta la durata dell'occupazione sulla sola allegazione dell'attore di mancata restituzione del bene, ritorna sulla problematica, così esprimendosi: Ogni elemento sanzionatorio che venga a sostituire - in ultima analisi - quello risarcitorio non può, invero, derivare dalla volontà del giudicante, bensì esige riserva di legge. Né può aggirarsi questo ostacolo organizzando interpretativamente una rigida presunzione a favore del proprietario dell'immobile, che prescinde completamente e quindi lo esonera dalle allegazioni”.

La Corte dunque con la sentenza n. 13071/2018 affina l'analisi delle conseguenze sull'eventuale illegittimo esonero da parte del giudice dall'onere probatorio gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c. su chi vuol far valere un proprio diritto, finendo per attribuire le stesse critiche al cosiddetto danno in re ipsa di cui all'intervento nomofilattico delle SU 16601/2017, all'eventuale natura punitiva correlata all'esonero da parte del giudice dall'obbligo allegatorio di cui all'art. 2697 c.c.

Tuttavia, la stessa Suprema Corte con ordinanza n. 29607/2018, in tema di prodotti finanziari e risarcimento del danno richiesto dall'investitore per non essere stato adeguatamente informato dall'intermediario sul rischio finanziario, finisce per scivolare essa stessa – e richiamando i suoi stessi recenti precedenti conformi - in quella “curvatura deterrente/sanzionatoria” che, pur se esistente nel nostro ordinamento come sopra ricordato dalle S.U. n. 16610/2017, abbisogna in ogni caso di una riserva di legge. Ed invero, la Corte, con l'ordinanza sopracitata n. 29607/2018, nel cassare una sentenza con rinvio, ribadisce invece il principio secondo il quale “... la mancata prestazione delle informazioni dovute ai clienti da parte della banca intermediaria ingenera una presunzione di riconducibilità alla stessa dell'operazione finanziaria...” in quanto “… tale condotta omissiva ... è normalmente idonea a cagionare il pregiudizio lamentato dall'investitore...”; “L'inadeguatezza della operazione comporta un alleggerimento dell'onere probatorio gravante sull'investitore, ai fini dell'esercizio dell'azione risarcitoria (non nel senso che il danno derivante dall' inadempimento degli obblighi informativi possa considerarsi in re ipsa, ma in quello più limitato, di consentire l'accertamento, in via presuntiva, del nesso di causalità)”

Quale sarà, dunque, l'orientamento che potrà prendere la Corte d'appello in sede di rinvio?

Si atterrà pedissequamente al principio di diritto stabilito dalla Corte o potrebbe sollevare questione di costituzionalità sulla riserva di legge anche in materia di onere probatorio, laddove l'introduzione in via interpretativa di un'inversione dell'onere potrebbe finire in una sanzione punitiva gravante sul danneggiante, anche in violazione dei diritti costituzionali di difesa?

Conclusioni

Sembra pertanto che siano proprio le difficoltà processuali sul nesso causale o sulla quantificazione del danno, soprattutto ove detto onere risulti gravare su di una parte cosiddetta “debole” (vedasi il Curatore fallimentare nelle azioni di responsabilità, o l'investitore delle azioni risarcitorie da investimenti errati), l'origine della rilevata violazione di norme di diritto sostanziale sul nesso causale (art. 1223 c.c.), sull'onere della prova (art. 1967 c.c.) e sulla riserva di legge in materia di imposizioni patrimoniali (art. 23 Cost.).

Ma, come noto, il diritto processuale è strumento per la realizzazione e la difesa del diritto sostanziale e non certo l'inverso, come parrebbe accadere laddove il giudicante, nella difficoltà oggettiva di fare giustizia nel processo, si trovi ad imboccare soluzioni che non trovano “copertura” normativa e finiscono, del tutto arbitrariamente, per punire o premiare l'una o l'altra parte processuale.

Tuttavia, a prescindere dalla necessità di interventi da parte del Legislatore che possano fare chiarezza in alcune specifiche fattispecie contrattuali ove sia comunemente riconosciuta una difficoltà (per non sufficiente certezza tecnica o scientifica) sul rapporto causa-effetto, proprio i principi sostanziali ricordati ed applicati da ultimo nel provvedimento in commento, possono contribuire a dare soluzioni conformi all'ordinamento.

In particolare, la stessa Suprema Corte (anche richiamando la pronuncia di Cass., S.U., n. 9100/2015), nel ribadire che il criterio di valutazione del danno deve riporsi su dati oggettivi direttamente collegati all'inadempimento, ha però anche stabilito che l'attore, solo in casi residuali, può allegare l'inadempimento quale unica causa del danno, indicando comunque le diverse ragioni che nella specie hanno impedito al medesimo la prova degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta e chiedendo conseguentemente al Giudicante la liquidazione del danno in via equitativa ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 1226 c.c..

Lo stesso ordinamento e la sentenza in commento offrono dunque una possibile soluzione, ove neppure le presunzioni risultino invocabili quali prova: valutazione equitativa in base ai criteri di legge e non pretesi o concessi illegittimi alleggerimenti dell'onere probatorio, ove non previsti dalla legge.

Si osserva dunque che il ricorso alla liquidazione in via equitativa consente in ipotesi di estrema difficoltà probatoria di addivenire ad una imputazione del danno e attribuzione di un relativo risarcimento, sulla base di allegazioni e giudizio di plausibilità logica, anche laddove, proprio in esatta applicazione dei principi sopraricordati, vi sarebbe il rischio di un effetto premiante di una condotta comunque inadempiente o comunque antigiuridica (si pensi all'amministratore che comunque non ha conservato la contabilità della società di poi fallita) .

Nondimeno, non sfugge all'interprete la stessa problematicità interpretativa di quale sia l'esatto confine della “plausibilità logica” richiesta al giudicante in dette ipotesi residuali, senza che essa stessa non travalichi nuovamente in quell'arbitrio che tanto la Cassazione ha sinora sanzionato.

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