È possibile il distacco delle utenze in caso di inerzia dell’ex coniuge assegnatario dell’appartamento?

Redazione scientifica
02 Aprile 2019

È legittima la condanna per esercizio illegittimo delle proprie ragioni per il marito che, dopo aver intimato alla ex moglie di volturare i contratti delle utenze della casa coniugale ad ella assegnata in sede di separazione, abbia proceduto al distacco dell'energia elettrica e del gas nell'appartamento.

La Corte di appello aveva confermato la sentenza di condanna nei confronti di Caio per il reato di cui all'art. 393 c.p. Secondo la pronuncia, Caio, nell'interrompere con violenza l'erogazione dell'energia elettrica e del gas nell'appartamento ove vivevano la ex moglie e i figli, aveva costretto questi ultimi a stare nell'abitazione senza poter usufruire dei suddetti servizi. Secondo la Corte territoriale, in particolare, l'imputato aveva agito arbitrariamente per esercitare un proprio diritto; difatti, le utenze erano intestate ad una società della quale egli era amministratore e, in sede di separazione, le spese in questione dell'abitazione erano state accollate alla ex moglie. Avverso tale sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione eccependo che la situazione era più articolata e complessa, essendo intercorsa una corrispondenza, sulla volturazione delle utenze, direttamente tra la persona offesa e la società affittuaria dell'intera struttura in cui insisteva anche l'abitazione in questione.

Nel giudizio di legittimità, la S.C. conferma il ragionamento espresso dalla Corte territoriale. In particolare, dalle dichiarazioni rese dallo stesso imputato, era emerso che l'interruzione era stata effettuata in contrapposizione all'inerzia dell' ex moglie, più volte sollecitata, ad effettuare la voltura dei contratti. Del resto, la paternità del distacco era stata attribuita a Caio anche sulla base di un telegramma della Società dallo stesso inviato alla ex moglie di diffida al distacco con avvertimento che si sarebbe proceduto in caso di inerzia. Pertanto è legittima la violenza sulle cose solo quando sia esercitata al fine di difendere il diritto di possesso in presenza di un atto di turbativa nel godimento della "res", sempre che l'azione reattiva avvenga nell'immediatezza di quella lesiva del diritto, non si tratti di compossesso e sia impossibile il ricorso immediato al giudice, sussistendo la necessità impellente di ripristinare il possesso perduto o il pacifico esercizio del diritto di godimento del bene. Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

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