Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. La riforma è legge
03 Aprile 2019
Il 2 aprile 2019 - con 168 voti favorevoli, 48 contrari e 43 astensioni – il Senato ha approvato in via definitiva il D.D.L. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.
Modifiche all'art. 438 c.p.p. Presupposti del giudizio abbreviato. L'accesso al rito abbreviato è precluso per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo. In caso di dichiarazione di inammissibilità, così come in caso di rigetto, la richiesta di cui all'art. 438 c.p.p. può essere riproposta fino a che non siano formulate le conclusioni ex artt. 421 e 422 c.p.p. Qualora invece il giudice, all'esito del dibattimento, ritenga che il fatto per cui si procede sia ammissibile di giudizio abbreviato applica la riduzione di pena prevista dall'art. 442, comma 2, c.p.p.
Modifiche all'art. 441-bis c.p.p. Provvedimenti del giudice a seguito di nuove contestazioni sul giudizio abbreviato. Qualora, a seguito delle contestazioni, si proceda a una modifica dell'imputazione e il nuovo delitto contestato rientri tra quelli puniti con la pena dell'ergastolo, il giudice , anche d'ufficio, revoca l'ordinanza con cui era stato disposto il rito abbreviato e fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione
Modifiche all'art. 442-c.p.p. Decisione. Vengono abrogati il secondo e terzo periodo del comma 2 secondo cui in caso di condanna «Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta. Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo».
Modifiche all'art. 429 c.p.p. Decreto che dispone il giudizio. Nelle ipotesi in cui si stia procedendo per un delitto punito con la pena dell'ergastolo e il giudice ritenga doversi dare una definizione giuridica diversa rispetto a quella contenuta nell'imputazione e tale da rendere ammissibile il giudizio abbreviato, il decreto che dispone il giudizio dovrà contenere altresì l'avviso che l'imputato – entro 15 giorni dalla lettura del provvedimento o dalla sua notificazione – può chiedere che si proceda nelle forme del rito abbreviato e si applica l'art. 458 c.p.p.
Le nuove disposizioni in materia di giudizio abbreviato entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della legge in Gazzetta ufficiale e si applicheranno solo ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore.
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