I condomini possono chiedere la rimozione dei tralicci di alta tensione solo sul principio di precauzione?
04 Aprile 2019
Tizio e Caio, proprietari di due appartamenti ubicati nel fabbricato condominiale, confinanti nella parte retrostante con gli impianti della società beta, esponevano che alcuni operai avevano installato abusivamente dei pali per l'alta tensione che emettevano radiazioni lesive per la salute. Per tali motivi, i ricorrenti avevano chiesto al giudice la condanna della convenuta alla rimozione dei manufatti e al risarcimento dei danni. Il Tribunale adito condannava la convenuta a modificare l'impianto secondo le indicazioni del CTU. Secondo la Corte territoriale, nella fattispecie, doveva applicarsi la legge quadro n. 36/2001 (“Protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”); per meglio dire, il giudice d'appello, nonostante la scienza medica non avesse accertato resistenza di un nesso causale tra esposizione ai campi elettromagnetici ed effetti negativi sulla salute, applicava il principio di precauzione in base al quale il danno alla salute è presunto indipendentemente dall'assenza di prova sul nesso di causalità. Nel giudizio di legittimità, la S.C. contesta il ragionamento espresso dai giudici del merito. Invero, la Corte d'appello avrebbe dovuto adeguarsi alle previsioni normative, contenute nella l. n. 36/2001 e nel DPCM n. 200/2003 in ordine al superamento dei limiti di esposizione e del valore di attenzione in essi fissati, trattandosi peraltro dell'unico criterio di valutazione adottato per verificare l'intollerabilità delle immissioni. Difatti, quanto al superamento del parametro di cui “all'obiettivo di qualità”, l'art.4 del DPCM n. 200/2003 si riferisce solo alla “progettazione di nuovi elettrodotti”; sicché, tale disposizione non era applicabile al caso di specie in quanto era del tutto incontestato che si trattava di un elettrodotto già esistente. Quindi, sulla base del principio di precauzione, non vi era stata una corretta applicazione della normativa assunta come parametro di riferimento per accertare l'intollerabilità delle immissioni ed il pericolo di danno alla salute. Per le suesposte ragioni, il ricorso della società è stato accolto; per l'effetto, la sentenza è stata cassata con rinvio.
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