Indagini bancarie verso soggetti diversi dal contribuente accertato

Francesco Brandi
11 Aprile 2019

È possibile estendere le indagini bancarie a soggetti diversi dal contribuente accertato, quali i soci e amministratori di società a ristretta base familiare o i parenti dell'imprenditore?

È possibile estendere le indagini bancarie a soggetti diversi dal contribuente accertato, quali i soci e amministratori di società a ristretta base familiare o i parenti dell'imprenditore?

Secondo la Cassazione in tema di indagini finanziarie, l'art. 32 del d.P.R. n. 600/1972 pone una presunzione relativa a carico del contribuente assoggettato a verifica in relazione ai conti correnti intestati sia al contribuente stesso sia ai soggetti per i quali è ipotizzabile che abbiano messo a disposizione il loro conto a favore del contribuente, come amministratori, soci (soprattutto di società a ristretta base azionaria), o congiunti con cui abbiano particolari rapporti di cointeressenza, rappresentanza organica (cfr. da ultimo Cass. Civ., n. 27543/2018).

In merito a tale estensione la giurisprudenza più recente ne ha escluso l'automatismo sancendo l'esistenza di un vero e proprio onere probatorio a carico dell'amministrazione finanziaria che non può contestare i ricavi in nero del professionista per i movimenti sospetti sul conto bancario della moglie a meno che non vi siano gravi indizi che attestino la disponibilità di tale conto da parte del contribuente.

Infatti l'esistenza di vincoli familiari tra il contribuente accertato e il terzo titolare del conto (nel caso di specie rapporto di coniugio), per assurgere a prova qualificata della riferibilità al contribuente delle movimentazioni sul conto intestato al familiare, deve essere accompagnata da altri elementi il cui onere di allegazione è a carico dell'Ufficio, idonei a dimostrare, anche in via presuntiva, che la situazione reddituale del coniuge terzo intestatario del conto è incompatibile o comunque tale da non giustificare le movimentazioni riscontrate sul conto che, di conseguenza, può fondatamente ritenersi nella disponibilità di fatto del professionista accertato.

Lo ha stabilito, un pò a sorpresa, la Cassazione con ordinanza n. 32974 del 20 dicembre 2018 con cui ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate.

In definitiva la Cassazione sembra richiedere un quid pluris all'amministrazione finanziaria ponendosi in discontinuità con l'orientamento per cui l'articolo 32 del dpr 600/1972 pone una presunzione relativa a carico del contribuente assoggettato a verifica in relazione ai conti correnti intestati sia al contribuente stesso sia ai soggetti per i quali è ipotizzabile che abbiano messo a disposizione il loro conto a favore del contribuente, come amministratori, soci (soprattutto di società a ristretta base azionaria), o congiunti con cui abbiano particolari rapporti di cointeressenza, rappresentanza organica.

Secondo tale precedente orientamento (cfr. ex multis Cass. Civ., n. 10386/2014) in tema di indagini finanziarie, una volta dimostrata la pertinenza al contribuente accertato dei rapporti bancari intestati alle persone fisiche con esso collegate, l'Ufficio non è tenuto a provare che tutte le movimentazioni che risultano da quei rapporti rispecchino operazioni aziendali ma, al contrario, è il contribuente, sul quale viene ribaltato l'onere probatorio, che deve dimostrare la estraneità di ciascuna di quelle operazioni alla propria attività di impresa, non essendo sufficienti affermazioni generiche, sommarie o cumulative.

Tale presunzione sussisterebbe in re ipsa nell'ambito di società di capitali a ristretta base azionaria e di società di persone (caratterizzate dalla spiccata valorizzazione dell'elemento fiduciario o intuitus personae), visto lo stretto legame (di parentela o meno) esistente tra i soci (che, nelle società di persone, sono nel contempo anche amministratori), tale da far presumere la sostanziale coincidenza degli interessi personali e societari. In ogni caso è fatta salva la specifica prova contraria: a tal fine il contribuente può avvalersi anche di prove di tipo presuntivo, con l'unico limite che non è ammissibile una prova generica e/o cumulativa. A tal fine non è sufficiente il generico riferimento ad esigenze personali e/o familiari, soprattutto quando l'Ufficio abbia già provveduto ad escludere dal computo movimentazioni al di sotto di un certo importo (da correlare alla capacità di spesa del singolo contribuente) presumendone già l'utilizzo a fini personali nonché la difficoltà di fornire la prova contraria. Il giudice, dal canto suo, deve compiere un'attenta verifica di tali elementi, correlando ogni indizio (purché dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, in relazione sia alla tempistica che all'ammontare delle operazioni) ad una singola, specifica movimentazione bancaria, non potendo accogliere in maniera del tutto acritica le generiche giustificazioni del contribuente (da ultimo cfr. anche Cass. n. 21305/2013 e 10386/2014).

(Fonte: IlTributario.it)

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