Il divieto di concorrenza del socio uscente nelle società di capitali

La Redazione
18 Aprile 2019

La disciplina delle società di capitali non prevede, diversamente da quanto accade per le società in nome collettivo, ai sensi dell'art. 2301 c.c., un generale divieto di concorrenza per il socio uscente.

La disciplina delle società di capitali non prevede, diversamente da quanto accade per le società in nome collettivo, ai sensi dell'art. 2301 c.c., un generale divieto di concorrenza per il socio uscente.

Il divieto di concorrenza in caso di cessione d'azienda, ex art. 2257 c.c., può essere applicato analogicamente all'ipotesi di cessione di quote di partecipazione di una società di capitali solo qualora tale cessione abbia realizzato un caso simile alla cessione d'azienda.

In assenza di un'apposita clausola statutaria che preveda un simile divieto, quindi, non può essere sospesa in via cautelare, ex art. 2378, comma 3, c.c., la delibera societaria che, deliberando la sostituzione del socio-amministratore, abbia consentito a quest'ultimo di svolgere attività concorrenziale.

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