L.r. Emilia-Romagna: disciplina dell'esercizio dei condhotel presso le colonie marittime e montane
07 Maggio 2019
Per Condhotel si intendono gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il quaranta per cento della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati. Premesso ciò, con la nuova legge regionale del 23 aprile 2019, n. 3 dell'Emilia-Romagna (Bollettino Ufficiale n. 131 del 23 aprile 2019), sono state definite le regole e i requisiti per avviare e gestire le nuove strutture, con l'obiettivo di riqualificare e innalzare la qualità delle strutture stesse, fidelizzare la clientela internazionale e diversificare l'offerta ricettiva del territorio. E, unico caso in Italia, la Regione estende anche alle colonie marittime e montane la possibilità di "trasformarsi" in Condhotel. Invero, per quanto riguarda le colonie marine e montane, classificate sulla base della loro originaria destinazione, i Comuni possono prevedere, in sede di recepimento della norma, che anche queste strutture possano diventare a loro volta Condhotel, destinando a unità abitativa residenziale una superficie massima pari al 40% di quella utile dell'immobile, mentre il resto degli spazi deve avere destinazione ricettiva alberghiera. |