La riqualificazione del fatto è ammessa anche con sentenza a seguito di giudizio abbreviato
09 Maggio 2019
«Il potere del giudice di dare in sentenza al fatto una diversa qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, previsto dall'art. 521, comma primo, c.p.p., è esercitabile anche con la sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato, non rilevando che in tale rito non sia applicabile, per l'esclusione fattane dall'art. 441 c.p.p., l'art. 423 c.p.p., in quanto tale ultima norma prevede soltanto la facoltà del P.M. di modificare l'imputazione procedendo alla relativa contestazione, non avendo nulla a che vedere con l'autonomo ed esclusivo potere-dovere del giudice di dare al fatto una diversa definizione giuridica, contemplato dall'art. 521, comma primo, c.p.p., applicabile benché non specificamente richiamato in sede di giudizio abbreviato». Il principio, granitico in giurisprudenza, è stato ribadito da Cass. pen., Sez. IV, sentenza 18793/2019.
Alla base del ricorso la sentenza con cui il giudice monocratico del tribunale di Torino, all'esito di giudizio abbreviato conseguente a procedimento per direttissima, condannava l'imputata per il reato continuato di cui agli artt. 81 cpv., 624, 625 nn. 2 e 7, c.p. per essersi impossessata, con più azioni esecutive e all'interno di un medesimo disegno criminoso e al fine di trarne profitto, di due mazzi di chiavi all'interno di una struttura ospedaliera. In particolare un mazzo di chiavi, appartenente a un'infermiera, si trovava nella serratura dell'ambulatoria dove questa lavora, mentre l'altro, detenuto dalla caposala, era inserito nella serratura del bagno della porta dell'antibagno del reparto. Avverso tale sentenza il PG presso a Corte d'appello di Torino ricorreva per saltum lamentando l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 521, comma 1, c.p.p., avendo a suo avviso il tribunale torinese omesso di riqualificare il fatto, erroneamente ricondotto nella contestazione alla fattispecie di cui all'art. 624 c.p., quale violazione dell'art. 624-bis c.p., con conseguente errore nella pena irrogata e nel bilanciamento delle circostanze. Il motivo è stato ritenuto fondato in quanto, come affermato dalle Sezioni Unite D'Amico (n. 31345/2017), la disciplina dell'art. 624-bis c.p.p. deve applicarsi anche ai luoghi di lavoro che abbiano le caratteristiche proprie dell'abitazione, dove si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, non aperti al pubblico e accessibili solo con il consenso del titolare (ad. Esempio retrobottega, bagno privato, spogliatoio, aree riservate). |