Illegale il “patteggiamento allargato” per i reati di violenza sessuale aggravata

Redazione Scientifica
15 Maggio 2019

È ammissibile il ricorso del P.G. avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444, comma 1, c.p.p. nel caso in cui il reato contestato all'imputato rientri tra quelli per i quali è espressamente escluso l'accesso al “patteggiamento allargato” perch.è per effetto della non dovuta riduzione, la pena applicata è illegale

Con la sentenza n. 20483, la Terza Sezione della Corte di Cassazione ha espresso il seguente principio di diritto:

«è ammissibile il ricorso del P.G. avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444, comma 1, c.p.p. nel caso in cui il reato contestato all'imputato rientri tra quelli per i quali è espressamente escluso l'accesso al “patteggiamento allargato” perché, per effetto della non dovuta riduzione, la pena applicata è illegale».

Annullata senza rinvio, su ricorso del Procuratore Generale, la sentenza con cui il GIP del Tribunale di Trieste applicava la pena all'imputato, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva aggravante, di anni due e mesi sei di reclusione, condizionalmente sospesa, per i reati di cui gli artt. 81 cpv, 609-bis, 609-ter n. 2) e 609-septies n. 1) c.p.
Il Procuratore Generale deduceva la violazione di legge, in relazione all'art. 444, comma 1-bis, c.p., avendo il giudice ammesso, erroneamente, l'imputato al rito speciale per un delitto per il quale è precluso l'accesso al c.d. “patteggiamento allargato”.
In applicazione di un consolidato principio di diritto, già espresso in precedenti pronunce, in relazione all'estensione del patteggiamento “allargato” al soggetto recidivo reiterato, la Corte di Cassazione ha ribadito la nullità della sentenza quale causa d'illegalità della pena applicata.
Essendo la pena illegale è, dunque, ammissibile il ricorso del Procuratore Generale, anche alla luce del nuovo disposto dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. così come riformato con la legge n. 103/2017.