Perpetuatio della legittimazione del rappresentante comune di azionisti di una società incorporata

La Redazione
16 Maggio 2019

nel caso in cui un rappresentante comune eserciti la rappresentanza processuale ex artt. 147 TUF e 2418 c.c., evocando in giudizio la società e successivamente la categoria azionaria speciale di azionisti da questi rappresentata cessi di esistere, per effetto della fusione della loro società incorporata, sussiste una perpetuatio legitimationis del rappresentante comune: il soggetto preposto alla tutela collettiva degli azionisti, infatti, sopravvive quoad effectum all'estinzione della società fusa, proprio e soltanto nei limiti della prorogatio della sua legittimazione ad agire sino al conseguimento, o al disconoscimento, giudiziale del risarcimento del danno in capo ai soggetti rappresentati.

Dal momento di efficacia della fusione, la società incorporante assume tutti i diritti e gli obblighi della società incorporata, proseguendo in tutti i rapporti anche processuali anteriori alla fusione; tuttavia, nel caso in cui un rappresentante comune eserciti la rappresentanza processuale ex artt. 147 TUF e 2418 c.c., evocando in giudizio la società e successivamente la categoria azionaria speciale di azionisti da questi rappresentata cessi di esistere, per effetto della fusione della loro società incorporata, sussiste una perpetuatio legitimationis del rappresentante comune: il soggetto preposto alla tutela collettiva degli azionisti, infatti, sopravvive quoad effectum all'estinzione della società fusa, proprio e soltanto nei limiti della prorogatio della sua legittimazione ad agire sino al conseguimento, o al disconoscimento, giudiziale del risarcimento del danno in capo ai soggetti rappresentati.

A seguito di una fusione societaria, viene meno la categoria di azionisti di risparmio della società fusa, ma sopravvivono i diritti di cui essi erano titolari prima della fusione e, ferma restando la concomitante legittimazione individuale degli azionisti a farli valere personalmente, ove tali diritti siano fatti valere tempestivamente da un rappresentante comune, essi perdurano in una con la figura e la legittimazione di chi li abbia esercitati nell'espletamento dell'incarico a tal fine ricevuto.

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