Responsabilità medica e termini per le articolazioni istruttorie delle parti nel processo

16 Maggio 2019

Nel processo civile, l'azienda sanitaria fino a quando può depositare gli atti del giudizio penale che vede imputato il medico dipendente?

Nel processo civile, l'azienda sanitaria fino a quando può depositare gli atti del giudizio penale che vede imputato il medico dipendente?

Nel processo civile sono utilizzabili anche quelle prove formatesi in altro procedimento giudiziario (c.d. prove atipiche), nel rispetto del contraddittorio delle parti in causa, la cui efficacia probatoria deve essere assimilata a quelle delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. o ad argomenti di prova che tecnicamente trovano ingresso nel processo civilistico con lo strumento della produzione documentale, soggiacendo ai limiti temporali posti a pena di decadenza e nel rispetto quindi delle preclusioni istruttorie.

I due momenti in cui il codice di rito prevede il potere-dovere delle parti di articolare le istanze istruttorie sono:

i) la fase introduttiva del giudizio (disciplinata dagli artt. 163 n. 5 e 167 c.p.c.);

ii) la fase immediatamente successiva al compimento della attività concernenti la trattazione in senso stretto e la definizione del thema decidendum che disciplina proprio la fase di definizione del thema probandum con la previsione di termini perentori (disciplinata dall'art. 183, comma 6, c.p.c.).

La previsione di un termine perentorio per un'attività processuale comporta, una volta scaduto il termine, la preclusione dell'attività processuale medesima, ai sensi dell'art. 153 c.p.c., e quindi la decadenza della parte dal potere di esercitare detta attività.

In particolare, l'art. 183, comma 6, c.p.c. prevede:

1) un termine di trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;

2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;

3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.

Scaduti i suddetti termini, maturano le preclusioni istruttorie, salvo il caso in cui le produzioni documentali siano di formazione successiva, allora la relativa allegazione è ammessa anche nelle seguenti fasi del giudizio.

In definitiva, gli atti formatisi nel procedimento penale possono trovare ingresso nel procedimento civile entro il termine di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., salvo che gli stessi si siano formati successivamente.

*Fonte: www.ridare.it

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