Il creditore, munito di titolo esecutivo contro il condominio può procedere al pignoramento delle singole quote dovute dai condomini

Redazione scientifica
16 Maggio 2019

Affinché l'espropriazione dei crediti vantati dal condominio verso i singoli condòmini per contributi sia legittima, è quindi sufficiente che sia configurabile, sul piano sostanziale, un effettivo rapporto obbligatorio tra condominio e singolo condòmino avente ad oggetto il pagamento dei contributi condominiali.

Tizia ha agito in via esecutiva nei confronti del Condominio, procedendo al pignoramento dei crediti da quest'ultimo vantati nei confronti di alcuni condòmini per contributi, in base a una sentenza di condanna al pagamento delle spese processuali relative ad un giudizio di cognizione. A seguito di tale azione, hanno proposto opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., il condominio debitore nonché uno dei condòmini terzi pignorati. Sia in primo che in secondo grado, i giudici del merito hanno rigettato l'opposizione. Avverso tale decisione, il condominio e uno di condomini pignorati hanno proposto ricorso in cassazione; in particolare, trai i vari motivi, hanno eccepito la violazione e/o falsa applicazione del principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali e del principio di indisponibilità delle somme dovute per quote, quali principi informatori della specifica disciplina.

Nel giudizio di legittimità, la S.C. conferma il ragionamento espresso dai giudici di merito. In proposito, è stato precisato che il creditore del condominio che disponga di un titolo esecutivo nei confronti del condominio stesso, ha facoltà di procedere all'espropriazione di tutti i beni condominiali, ai sensi degli artt. 2740 e 2910 c.c., ivi inclusi i crediti vantati dai condominio nei confronti dei singoli condòmini per i contributi dagli stessi dovuti in base a stati di ripartizione approvati dall'assemblea, in tal caso nelle forme dell'espropriazione dei crediti presso terzi di cui agli artt. 543 c.p.c. e ss. Tale conclusione non viola il principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali; difatti, il suddetto principio implica che l'esecuzione contro il singolo condòmino non possa avere luogo per l'intero debito del condominio, ma solo nei limiti della sua quota di partecipazione al condominio stesso. Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato rigettato.

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