Inapplicabile la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. al giudizio del giudice di pace
20 Maggio 2019
Con sentenza n. 120, del 3 aprile 2019, la Corte costituzionale ha dichiarato «non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Catania», con ordinanza del 6 marzo 2018. Il giudice a quo aveva, infatti, sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis c.p. «nella misura in cui esso non è applicabile ai reati rientranti nella competenza del Giudice di Pace», in relazione al principio di uguaglianza e di ragionevolezza.
La Corte costituzionale ha rigettato la questione sottoposta alla sua attenzione, ritenendo come, in linea con le Sezioni Unite, n. 53683 del 22 giugno-28 novembre 2017, la disciplina del giudizio dinanzi al giudice di pace rappresenti un microcosmo a sé stante, non tanto in relazione all'art. 15 c.p., secondo il principio di specialità, ma quanto in forza del principio di riserva di codice, sancito ai sensi dell'art. 16 c.p., per cui, nelle materie regolate da leggi speciali, le disposizioni del codice penale si applicano salvo che non sia stabilito altrimenti. Nella giustizia del giudice di pace, norma affine all'art. 131-bis c.p. è l'art. 34 del d.lgs. 274/2000: simile, ma non sovrapponibile, dato che la Corte costituzionale ne segnala le differenze costitutive. Si rammenta, infatti, che l'istituto del fatto di particolare tenuità è interamente disciplinata dalla normativa sul giudizio del giudice di pace; incide sulla procedibilità dell'azione penale e non sulla punibilità del fatto di reato; differenti, inoltre, sono i poteri attribuiti alla persona offesa e diversi sono gli elementi costitutivi. Per tali ragioni, non si palesa alcuna violazione del principio di uguaglianza tale da integrare una violazione dei principi costituzionali. |