In un supercondominio le spese del risanamento dei pilastri di un complesso immobiliare devono essere pagate da tutti

Redazione scientifica
22 Maggio 2019

Ai fini della corretta ripartizione delle spese tra i condomini di un edificio, non è rilevante la titolarità del diritto di proprietà, quanto la funzione della parte di edificio bisognosa degli interventi di ristrutturazione.

Tizio aveva impugnato la deliberazione dell'assemblea assumendo, in particolare, che le spese per i lavori di consolidamento delle opere strutturali dell'edificio approvate in quella sede fossero pertinenti solo a specifici comparti, e non anche al corpo di fabbrica del civico ove Tizio abitava. In primo grado, il giudice adito ha accolto la domanda; in secondo grado, la Corte territoriale, in riforma della pronuncia, ha evidenziato che l'edificio condominiale in esame non costituiva un corpo unico, in quanto, pur avendo fondazioni uniche, era separato in tre distinti corpi da giunti tecnici. Da ciò, i giudici di secondo grado hanno tratto la conclusione che le spese per i lavori di consolidamento delle opere strutturali dell'edificio del predetto Condominio rientrassero tra gli oneri di manutenzione e conservazione gravanti su tutti i condomini, ai sensi del primo comma dell'art. 1123 c.c. Avverso tale decisione, Tizio ha proposto ricorso in cassazione eccependo che la Corte d'Appello avrebbe dovuto valutare la sussistenza di un condominio parziale e ripartire le spese solo sui condomini che si giovavano direttamente delle colonne oggetto dei lavori.

Nel giudizio di legittimità, la S.C. conferma il ragionamento espresso dalla Corte d'Appello. Difatti, anche se i lavori di manutenzione del colonnato riguardavano la proprietà di un altro stabile, tuttavia, la sua funzione di sostegno era svolta anche in favore dei condomini adiacenti. In ragione di ciò, ai fini della corretta ripartizione delle spese tra i condomini di un edificio, riguardanti, nella specie, il risanamento di alcuni pilastri di un complesso immobiliare formato da più fabbricati, necessari per sostenere la struttura di un singolo edificio sovrastante, nonché quella del camminamento su un porticato esterno condominiale, non è rilevante la titolarità del diritto di proprietà, quanto la funzione della parte di edificio bisognosa degli interventi di ristrutturazione, con conseguente applicazione del criterio generale stabilito al primo comma dell'art. 1123 c.c., secondo il quale tutti i condomini sono tenuti al pagamento pro quota, quando i pilastri, come accertato nella specie, siano elementi strutturali portanti l'intero complesso. Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato rigettato.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.