Attività antisindacale: attualità della condotta e sostituzione lavoratori in sciopero

14 Giugno 2018

Il datore che, per esigenze organizzative, assegna a lavoratori con mansioni superiori quelle, inferiori, di altri in sciopero realizza una condotta antisindacale? È ammissibile il ricorso delle organizzazioni sindacali se successivo al termine dell'attività del datore, mancando quindi l'attualità della stessa?

Il datore che, per esigenze organizzative, assegna a lavoratori con mansioni superiori quelle, inferiori, di altri in sciopero realizza una condotta antisindacale? È ammissibile il ricorso delle organizzazioni sindacali se successivo al termine dell'attività del datore, mancando quindi l'attualità della stessa?

La giurisprudenza, in merito all'ammissibilità del ricorso ex art. 28 L. n. 300/70, ha chiarito che il requisito dell'attualità della condotta datoriale antisindacale non viene meno per la sola cessazione della stessa. Si dovranno, infatti, tenere in conto gli effetti lesivi prodotti, la cui permanenza non determina il ritardo del ricorso. L'esaurimento della singola azione non impedisce una valutazione globale del comportamento illegittimo, tale da giustificare l'ordine di cessazione del giudice qualora si constati la persistenza nel tempo degli effetti pregiudizievoli prodotti, nonché ne sia derivata una situazione di incertezza con incidenza negativa sul libero svolgimento di attività sindacale. Il datore ha il potere di limitare le conseguenze dannose derivanti da uno sciopero mediante l'adibizione alle mansioni rimaste "vacanti" dei lavoratori in servizio, ma solo ove queste risultino marginali, funzionalmente accessorie e complementari a quelle dagli stessi svolte. In merito: Cass. civ. n. 12551/2018.

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