Rinnovazione del dibattimento: l'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. passa il vaglio delle Corte costituzionale
31 Maggio 2019
Con sentenza n. 124/2019, la Corte costituzionale ha respinto le questioni di legittimità costituzionale proposte dalla Corte d'Appello di Trento, con ordinanza del 20 dicembre 2017, in relazione all'art. 603, comma 3-bis c.p.p., introdotto con l'art. 1, comma 58, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (in tema di Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario) per contrasto con gli artt. 111, comma 2 e 4, e 117 Cost. (con riguardo all'art. 20 della Direttiva 2012/29/UE). La censura sollevata e dichiarata non fondata dalla Consulta concerne l'art. 603, comma 3-bis c.p.p., così come novellato, e, per di più, così come interpretato anche dalle Sezioni Unite (“diritto vivente”), con sentenza n. 18620/2017 (per cui si ribadisce l'obbligatorietà della rinnovazione istruttoria anche nel caso di overturning da proscioglimento a condanna nell'ambito di giudizio abbreviato non condizionato), nella parte in cui impone al giudice la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale anche se il giudizio di primo grado è stato celebrato nelle forme del rito abbreviato. |