Decreto "Salva Italia" tra condono tombale e sanzioni

La Redazione
05 Giugno 2019

I commi 5-bis e 5-ter del D.L. n. 138/2011 (decreto denominato Salva Italia) devono essere letti e applicati in combinato disposto: il Legislatore impose all'Amministrazione finanziaria di eseguire la “ricognizione” dei contribuenti che si erano avvalsi del c.d. “condono tombale”...

I commi 5-bis e 5-ter del D.L. n. 138/2011 (decreto denominato Salva Italia) devono essere letti e applicati in combinato disposto: il Legislatore impose all'Amministrazione finanziaria di eseguire la “ricognizione” dei contribuenti che si erano avvalsi del c.d. “condono tombale” di cui alla Legge n. 27 dicembre 2002, n. 289, e che non avevano versato le somme dovute e a suo tempo rateizzate.

Impose altresì di “avviare” (se non era già in corso) “ogni azione coattiva” nei confronti dei contribuente per l'integrale recupero delle somme non corrisposte (maggiorate degli interessi maturati), “anche” mediante l'invio di “un'intimazione a pagare” quanto concordato e non versato alle previste scadenze. Pare evidente, dalla connessione sintattica delle parole che compongono il testo normativo, che le due azioni previste dalla norma (l'avvio di azioni coattive - “anche” l'invio di un'intimazioni a pagare) erano legate da una relazione disgiuntiva inclusiva, perché la fattispecie si realizzava, e quindi si verificavano le conseguenze stabilite, sia quando si poneva in essere una sola di esse sia quando si avverano ambedue.

La sanzione del 50% delle somme dovute e iscritte a ruolo, stabilita dal comma 5-ter dell'art. 2 del D.L. n. 138/2011 (decreto denominato Salva Italia), è ulteriore rispetto alla sanzione amministrativa pari al 30% delle somme non versate, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, stabilita per il mancato versamento delle rate successive alla prima del c.d. “condono tombale” di cui alla L. n. 289/2002.

Si tratta difatti di una sanzione comminata per una violazione “ulteriore”: non aver versato (dopo ben 8 anni dalla tempistica convenuta in sede di condono tombale) gli importi ancora dovuti “per imposta”, nonostante l'avvio di un'azione coattiva, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2011 stabilito dal Legislatore con una novella disposizione sanzionatoria.

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