I condomini sono responsabili di omicidio colposo in caso di decesso dell’elettricista per l'assenza del salvavita?
05 Giugno 2019
Sempronio, elettricista, era stato incaricato dal condominio per realizzare i lavori di rifacimento dell'impianto elettrico; nel corso dei lavori, Sempronio decedeva per elettrocuzione. Per queste ragioni, i proprietari erano stati incriminati per omicidio colposo. Nel giudizio di primo grado, tuttavia, i proprietari erano stati assolti poiché, a parere del giudice, non vi era, in capo ai condomini, la titolarità di posizioni di garanzia in quanto il committente dell'opera era il condominio e, dunque, un'entità giuridica diversa dai singoli condomini. Inoltre, il decesso si era verificato a causa dell'imprudenza commessa dall'elettricista. Nel giudizio di secondo grado, in riforma della sentenza appellata, la Corte distrettuale attribuiva agli imputati la titolarità di una posizione di garanzia, ancorandola all'art. 2051 c.c. e alle norme CEI in tema di impianti civili evidenziando che i predetti avevano l'obbligo di informare l'elettricista che l'impianto elettrico, installato nell'appartamento di loro proprietà, non era conforme alle norme di sicurezza in quanto privo del dispositivo di protezione. Nel giudizio di legittimità, la S.C. contesta, in parte, il ragionamento espresso dalla Corte distrettuale. Ciò che rileva, nel caso in esame, ai fini dell'assunzione della posizione di garanzia, era il rapporto di committenza instaurato dai condomini direttamente nei confronti di Sempronio (non risultando peraltro la nomina di un amministratore di condominio), e ciò indipendentemente dagli obblighi previsti dalla legge a carico dei proprietari. Difatti, nel caso di specie, i committenti non erano dei soggetti qualificati, ossia dotati di cognizioni specifiche, ma si trattava di privati che si erano rivolti ad un tecnico per sistemare l'impianto condominiale. Sotto tale prospettiva, dunque, è importante accertare l'oggetto della prestazione di opera: sull'esecutore dell'opera incombono i rischi propri inerenti alle specifiche lavorazioni contrattualmente assunte; mentre, i rischi derivanti dalla conformazione dei luoghi, sono imputabili al committente. Per le suesposte ragioni, il ricorso dei condomini è stato accolto; per l'effetto, la sentenza è stata annullata con rinvio. |