Falso in atto pubblico aggravato. La fattispecie non può essere ritenuta in sentenza dal giudice se non contestata nell'imputazione
07 Giugno 2019
Con la sentenza n. 24906, le Sezioni Unite hanno sciolto il seguente quesito di diritto, sollevato dalla Quinta Sezione Penale: «Se possa essere ritenuta in sentenza dal giudice la fattispecie aggravata del reato di falso in atto pubblico, ai sensi dell'art. 476, comma 2, cod. pen., qualora la natura fidefacente dell'atto considerato falso non sia stata esplicitamente contestata ed esposta nel capo di imputazione». Come rammentano le Sezioni Unite, su tale questione, si registrano due orientamenti contrapposti: il primo indirizzo ritiene che la contestazione meramente in fatto dell'aggravante in discussione non sia consentita, occorrendo che l'addebito dell'ipotesi aggravata risulti nell'imputazione dall'indicazione specifica della violazione dell'art. 476, comma 2, c.p. o, in mancanza di essa, quanto meno dall'uso di sinonimi o di formule linguistiche equivalenti al contenuto della previsione normativa (v., sul punto, Cass. pen., Sez. III, 18 ottobre 2014, n. 6809; Cass. pen., Sez. V, 13 febbraio 2014, n. 12213; Cass. pen., Sez. V, 18 aprile 2018, n. 30435). La seconda contrapposta interpretazione muove dai principi in tema di legittimità, in generale, della contestazione in tale forma delle circostanze aggravanti (v., sul punto, Cass. pen., Sez. V, 16 settembre 2008, n. 38588; Cass. pen., Sez. V, 14 settembre 2016, n. 2712; Cass. pen. Sez. I, 12 marzo 2015, n. 24870). Le Sezioni Unite hanno concluso per aderire al primo orientamento sopra esposto, sancendo il seguente principio di diritto: «Non può essere ritenuta in sentenza dal giudice la fattispecie aggravata del reato di falso in atto pubblico, ai sensi dell'art. 476, comma 2, cod. pen., qualora la natura fidefacente dell'atto considerato falso non sia stata esplicitamente contestata ed esposta nel capo di imputazione con la precisazione di tale natura o con formule alla stessa equivalente, ovvero con l'indicazione della norma di legge di cui sopra». |