Immutabilità del giudice. La norma non è incostituzionale ma per la Corte va cambiata
11 Giugno 2019
Erano anni che il cpv. dell'art. 525 c.p.p. era nel “mirino” della magistratura. Non c'era dibattito, non c'era commissione ministeriale, documento dell'A.N.M. nei quali il problema dell'immutabilità del giudice del dibattimento, nella prospettiva del suo superamento, non venisse posto al centro del confronto. Si tratta di una questione nodale del modello processuale ove si consideri che la sua violazione è sanzionata con la nullità assoluta speciale, l'unica di tutto il codice di procedura penale. Invero, non si tratta solo di violazione del contraddittorio che potrebbe ritenersi sanzionato con una nullità a regime intermedio. Il riferimento alla nullità assoluta fa comprendere che nella “visione” del legislatore, si trattava di un profilo legato alla stessa essenza della riforma del modello processuale. Si può parlare, invero, di competenza funzionale per la quale solo i giudici che hanno assistito all'intero processo sono legittimati a deliberare in quel processo, ai sensi dell'art. 526 c.p.p. In materia si erano pronunciate le Sezioni Unite, con la sentenza Iannasso (Cass. pen., Sez. un. 15 gennaio 1999) affermando che «il principio di immutabilità del giudice, posto dall'art. 525, comma 2, a pena di nullità assoluta, impone che quando muti la persona del giudice monocratico o la composizione del giudice collegiale il dibattimento sia integralmente rinnovato, con la ripetizione della sequenza procedimentale costituita dalla dichiarazione di apertura del dibattimento (art. 492 c.p.p.), dall'esposizione introduttiva e dalla richiesta di ammissione di parte (art. 495 c.p.p.) dall'assunzione delle prove secondo le regole stabilite dagli artt. 495 ss. Qualora il diverso giudice o l'organo diversamente formato osservi tali formalità non ricorre la violazione dell'art. 525» L'impostazione è confermata dall'informazione provvisoria della decisione delle Sezioni Unite che si sono pronunciate in materia, ancorché sotto il profilo del rapporto identitario del giudice tra ammissione della prova e assunzione della prova. A tale proposito il Collegio riunito ha affermato: «per il principio di immutabilità di cui all'art. 525 c.p.p. il giudice che procede alla deliberazione finale deve essere lo stesso che ha disposto l'ammissione della prova; non di meno, i provvedimenti in tema di ammissione della prova si intendono confermati se non espressamente modificati o revocati; a seguito della rinnovazione del dibattimento, il consenso delle parti alla lettura ex art. 511 c.p.p. degli atti assunti dal collegio in diversa composizione non è necessario quando la ripetizione dell'esame, già svolto dinanzi al giudice diversamente composto, non abbia avuto luogo in mancanza di richiesta della parte che ne aveva domandato l'ammissione oppure perché non ammessa o non più possibile» (Cass. Sez. un., 30 maggio 2019). È indubbiamente vero che la struttura processuale sulla quale era stato edificato il codice del 1988 è profondamente mutata nel tempo per effetto delle modifiche – inferte – soprattutto dalla Corte costituzionale, al sistema del codice Vassalli. Al criterio dell'oralità che figurava nella legge delega si è sostituito quello del contraddittorio di cui all'art. 111 Cost. che non figurava tra le indicazioni dei principi e criteri direttivi della legge delega 81 del 1987. Va subito detto, proprio sulla scorta di quanto affermato in esordio, che progressivamente la giurisprudenza aveva eroso – significativamente – i contenuti della previsione. Si era così affermato, fra le altre situazioni, che l'immutabilità non è necessaria in casi di discussione finale frazionata; in caso di acquisizione di un atto di querela; in caso di rinnovazione disposta da un collegio ed effettuata da un altro; in caso di esposizione introduttiva in appello; in caso di nomina dei periti; in caso di esclusione di documenti dal fascicolo; in caso di ammissione di testimoni; in caso di mancanza di attività istruttoria e di provvedimenti di rinvio dell'udienza; in caso di acquisizione di documenti; in caso della sola discussione finale.
In questo contesto si inserisce la questione di legittimità costituzionale degli artt. 525, comma 2, 526, comma 1, e 511 c.p.p. sollevata dal Tribunale di Siracusa, in relazione all'art. 111 Cost., muovendo da una situazione “di fatto” nella quale, a seguito di ripetuti mutamenti della composizione del collegio – nel numero di sei – la reiterata riconvocazione dei testimoni, la conferma da parte loro di quanto dichiarato in precedenza, i reati erano prossimi alla prescrizione. Sulla scorta di come viene prospettata la questione di incostituzionalità dal giudice a quo la Corte ne dichiara l'inammissibilità. E, tuttavia, dopo aver sottolineato l'esistenza d'un diritto vivente in materia che nella situazione di modifica del collegio impone la rinnovazione della prova dichiarativa e aver ribadito che – finora – ha escluso l'incostituzionalità della previsione, la Corte ritiene di non potersi esimere dal sottolineare l'incongruità dell'attuale disciplina come interpretata dal citato diritto vivente. Non solo, la Corte si spinge oltre prefigurando anche gli strumenti attraverso i quali il legislatore dovrebbe intervenire correggendo le distorsioni che l'applicazione generalizzata della norma determinerebbe: in primis, quale lait-motiv generale in materia di disfunzioni del sistema, quello della prescrizione, non senza adombrare riferimenti (indiretti) all'abuso del processo. Resterebbe da chiedersi quanto sia legittima questa sovrapposizione dei poteri della corte con quelli del legislatore, senza sottovalutare il rischio che la sentenza sia letta dalla giurisprudenza come una decisione interpretativa e non di inammissibilità (vestita). Dopo aver riconosciuto che certamente la struttura processuale originaria del codice impostata sul binomio oralità – concretazione non è in grado di reggere, ma non aver, tuttavia, chiesto quali sono le ragioni per le quali muta così frequentemente la composizione dei collegi, a prescindere da iniziative ostruzionistiche della difesa, la Corte cerca di individuare giustificazioni per una “lettura” diversa delle misure sottoposte al vaglio di legittimità. Suscita perplessità il richiamo agli artt. 392 e 238 c.p.p. Invero, da un lato, si tratta di eccezioni che trovano molteplici e ragionevoli giustificazioni: irripetibilità degli atti, minorenni abusati; vulnerabilità delle vittime, consolidamenti anticipati della prova per evitare le manipolazioni (turismo giudiziario; accordi dichiarativi in materia di procedimenti di criminalità organizzata; dall'altro ci si riferisce a prove di altri processi. Non si possono trasformare le eccezioni, proprio perché tali, in regole. Non può non riscontrarsi una qualche contraddizione nell'argomentazione tesa a ridimensionare l'oralità della prova dichiarativa attraverso richiami alla giurisprudenza della Corte edu, ove si consideri che proprio questa giurisprudenza ha innestato le decisioni delle Sezioni Unite sulla disciplina della rinnovazione della prova dichiarativa in appello e che solo pochi giorni prima la stessa Corte ha ritenuto che la prova dichiarativa cautelare dell'abbreviato debba essere rinnovata oralmente a seguito di appello del P.M. che chiede la condanna (Corte cost. n. 134 del 2019, in relazione all'art. 603, comma 3-bis, c.p.p.). Se può essere accolto il suggerimento teso alla concentrazione dei dibattimenti e quello della videoregistrazione della prova dichiarativa (soprattutto nel caso in cui sia nota l'esigenza della sostituzione del giudice: maternità, trasferimento, pensionamento) appare non condivisibile il richiamo agli artt. 506 e 507 c.p.p., da considerarsi residuali nella filosofia del sistema di cui all'art. 190 c.p.p., in tema di diritto alla prova. Peraltro, è proprio il richiamo del testimone che consentirebbe al subentrante di formulare la domanda ex art. 506 c.p.p., salvo ritenere che il nuovo giudice debba chiedere al presidente di disporre a tal fine una nuova audizione. Il che configurerebbe interlocuzioni interne al collegio. Invero, con una diversa formulazione della norma, questa evenienza non può certo dirsi esclusa. Comunque, se non si vuole che il dibattimento diventi solo un contenitore di atti scritti a verbali, bisognerebbe mettere il subentrante nella condizione di non intervenire “in corsa” facendosi raccontare la vicenda processuale dagli altri componenti il collegio, il che richiederebbe – anch'esso – tempi non brevi. A fronte di ripetute sostituzioni, la rinnovazione, ancorché, se disposta, non destinata a modificare quanto detto in precedenza, che peraltro non esclude il mutamento del difensore, e le ricadute su quella prova dichiarativa di altri sviluppi processuali, la modifica dell'imputazione o altra qualificazione del fatto, le possibili decisioni sui riti, appare una soluzione preferibile rispetto ad un processo nel quale per effetto delle sostituzioni, come nel caso che ha dato luogo alla questione di incostituzionalità – nessun giudice potrebbe aver partecipato all'intero dibattimento. Si considerino le ricadute in caso di giudizio davanti al giudice monocratico. Il principio dell'immutabilità opera – naturalmente – anche nel giudizio d'appello dove, a seguito della futura riforma, la prescrizione non dovrebbe operare nella fase di gravame, non senza qualche possibile paradosso in relazione alla operatività della giurisprudenza della Corte Edu – ben più consolidata dalle eccezioni citate nella motivazione della Corte costituzionale – nel diritto vivente (Sezioni Unite Dasgupta, Patalano, Troise). Ancora più forti le perplessità a fronte del nuovo art. 603, comma 3-bis, c.p.p. che rende obbligatoria la rinnovazione orale nella situazione ivi indicata. |