I compensi degli amministratori delle società partecipate

La Redazione
13 Giugno 2019

La Struttura di Monitoraggio e Controllo delle Partecipazioni Pubbliche del Dipartimento del Tesoro ha pubblicato, in data 10 giugno, un Orientamento in tema di rispetto del limite degli amministratori, individuato dall'art. 11, comma 7, TUSP.

La Struttura di Monitoraggio e Controllo delle Partecipazioni Pubbliche del Dipartimento del Tesoro ha pubblicato, in data 10 giugno, un Orientamento in tema di rispetto del limite degli amministratori, individuato dall'art. 11, comma 7, TUSP.

Mentre il d.lgs. n. 49/2019, in attuazione della SHRD 2, ha appena modificato la politica di remunerazione degli amministratori delle società quotate (si veda, sul punto, la news in questo portale), per le società pubbliche è il d.lgs. n. 175/2016 a dettare una disciplina che, però, è al momento ancora in fase di attuazione: l'art. 11, comma 6, prevede, infatti, che con decreto del MEF, vengano definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi “al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione” delle società a partecipazione pubblica. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui lordi.

Il successivo comma 7 dispone che, fino all'emanazione del citato decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, secondo periodo, d.l. n. 95/2012, ai sensi del quale “il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013”.

L'art. 11, comma 3, TUSP dispone che le società partecipate trasmettano alla Struttura di Monitoraggio le delibere assembleari relative alla nomina e a i compensi dell'organo amministrativo: sulla base della documentazione sinora ricevuta, l'Orientamento fornisce alcune criticità.

In primo luogo, quanto ai profili soggettivi, il richiamo al solo secondo periodo del comma 4 dell'art. 4 citato lascia intendere che il limite quantitativo dei compensi ivi previsto sia applicabile a tutte le società a controllo pubblico, e non alla tipologia di società indicate nel primo periodo della norma.

Nel merito, si segnala che spesso le delibere ricevute non indicano la quota parte degli oneri previdenziali ed assistenziali, oppure prevedono una parte variabile del compenso. Alla luce di tutto ciò, si invitano le società a controllo pubblico a dettagliare le singole voci di costo che contribuiscono alla determinazione del compenso dell'organo amministrativo: in mancanza, risulta difficile stabilire, ex ante, la congruità dei compensi deliberati rispetto alle norme citate.

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