Crisi bancarie e fondo indennizzo risparmiatori: in G.U. il decreto

La Redazione
13 Giugno 2019

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno il decreto 10 maggio 2019 con cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito le modalità di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo Risparmiatori (FIR).

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno il decreto 10 maggio 2019 con cui il Ministero dell'Economia e Finanze ha definito le modalità di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo Risparmiatori (FIR).

Il FIR, istituito dalla legge di Bilancio 2019 (art. 1, commi 493-507, l. n. 145/2018) riconosce un indennizzo ai risparmiatori che abbiano subito un ingiusto pregiudizio da parte di banche e loro controllate, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione della violazione di obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede e trasparenza ai sensi del TUF.

Il decreto del MISE definisce, dunque, le modalità operative per l'accesso al Fondo: l'art. 3 si concentra sugli aventi diritto e dispone che possono chiedere l'indennizzo del FIR i risparmiatori, di cui al precedente art. 2, lett. h), in possesso di strumenti finanziari delle banche in liquidazione, alla data del provvedimento di messa in liquidazione della banca che li ha emessi, i quali successivamente hanno continuato a detenere gli stessi strumenti finanziari; i successori e i familiari.

L'indennizzo è determinato nella misura del 30% del costo di acquisto delle azioni, ivi inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di 100mila euro per ciascun avente diritto.

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