Deve essere garantito l’utilizzo delle ulteriori porte di accesso di un supercondominio se parti comuni
14 Giugno 2019
Tizio e gli altri partecipanti del supercondominio convenivano in giudizio l'ente di gestione innanzi al giudice di pace per sentire, previo accertamento della qualifica di parte comune di una porta collocata sul lato sud del complesso condominiale, la disciplina delle modalità d'uso della stessa. Costituendosi in giudizio, il supercondominio eccepiva che la porta in questione non era ricompresa nel regolamento. Sia in primo che in secondo grado, i giudici del merito rigettavano la domanda dei condomini. In particolare, secondo il Tribunale (in grado di appello), l'esigenza di usare eventualmente tale porta era sorta successivamente, quando una società aveva realizzato un complesso di box. Del resto, la non destinazione della porta ad accesso non inciderebbe sul diritto dei condomini a far pari uso della cosa comune, trattandosi di un mero divieto contrattuale di accesso generalizzato nell'interesse comune. Nel giudizio di legittimità, la S.C. contesta il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato. Difatti, l'art. 1102 c.c. prescrive che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, salvo il limite della non alterazione della destinazione, fermo restando che non è consentita l'introduzione di un divieto di utilizzazione generalizzato delle parti comuni. Ciò posto, secondo i giudici di legittimità, erroneamente il giudice d'appello, in base all'interpretazione del regolamento condominiale contrattuale, aveva ritenuto - in ragione di una malintesa tassatività dell'elencazione degli accessi pedonali e carrabili - doversi ritenere precluso l'accesso mediante la porta in questione, pur se parte comune. Pertanto, accertata la natura condominiale di una porta, escluderne l'utilizzo da parte dei condomini come ulteriore accesso all'edificio, viola il loro diritto all'utilizzo delle parti comuni. Per le suesposte ragioni, la sentenza è stata cassata con rinvio. |