Impugnazione di delibera condominiale con ricorso: giudizio ordinario o sommario?
17 Giugno 2019
Massima
In caso di impugnazione di delibera di assemblea condominiale con ricorso, in luogo che con citazione, è da verificare se sia stato promosso un giudizio sommario di cognizione, posto che l'impugnazione ex art. 1137 c.c. è compatibile con tale rito; in ogni caso ogni eventuale pronuncia in ritodeve essere preceduta dalla instaurazione del contraddittorio mediante la fissazione dell'udienza di trattazione. Il caso
Una delibera di assemblea condominiale è impugnata con ricorso depositato presso il tribunale; il giudice non fissa l'udienza ma con provvedimento, qualificato come “ordinanza”, adottato inaudita altera parte, dichiara «l'inammissibilità del ricorso» e, altresì, «estinto il procedimento»; argomenta, al riguardo, che l'impugnazione della delibera condominiale deve essere proposta con citazione, quale «unico strumento idoneo di gravame» secondo la disciplina novellata dalla riforma del condominio, mentre il proposto ricorso è inidoneo ad instaurare il contraddittorio in quanto privo sia della indicazione dell'udienza sia degli avvisi previsti per l'atto introduttivo nei riguardi della parte convenuta. Tale provvedimento, in quanto avente natura sostanziale di sentenza, è gravato da appello mediante ricorso.
La questione
Se l'impugnazione di una delibera di assemblea condominiale è promossa con ricorso, in luogo che con atto di citazione, il giudice può definire in ritola causa senza la previa instaurazione del contraddittorio rilevando l'inammissibilità del ricorso? Le soluzioni giuridiche
L'adita Corte dichiara nulla l'ordinanza impugnata e rimette la causa al tribunale, compensando le spese processuali. La Corte d'appello premette che il provvedimento del tribunale ha carattere decisorio e natura sostanziale di sentenza in quanto definisce un giudizio contenzioso, con conseguente ammissibilità del proposto gravame. Nel merito osserva che anche in epoca anteriore all'entrata in vigore della riforma del condominio ex l. n. 220/2012 la Cassazione aveva già chiarito che l'art.1137 c.c. non disciplina la forma delle impugnazioni delle delibere condominiali, con conseguente applicabilità della regola generale che prevede l'atto di citazione come modalità introduttiva ai sensi dell'art.163 c.p.c. (in tal senso Cass. civ.,Sez. Un., sent.,14 aprile 2011, n. 8491). Tuttavia – argomenta la Corte – non è preclusa ex lege l'opzione per il rito sommario di cognizione, trattandosi di cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica, con conseguente proposizione dell'impugnazione della delibera condominiale con il ricorso ex art.702-bis c.p.c. In ogni caso nessuna pronuncia in ritoè al riguardo ammissibile senza la previa instaurazione del contraddittorio nei confronti del Condominio, con fissazione dell'udienza di trattazione, in difetto della quale il provvedimento decisorio è da ritenersi radicalmente nullo perché affetto da un palese error in procedendo. L'inesistenza della notifica alla controparte dell'atto introduttivo del giudizio, per fatto imputabile al giudice, configura una delle ipotesi di rimessione della causa al primo grado ai sensi dell'art.354 c.p.c. e giustifica anche la compensazione delle spese processuali, tenuto anche conto che lo stesso Condominio, costituitosi in grado di appello, espressamente si è astenuto dal prendere posizione sulla soluzione in rito adottata dal tribunale.
Osservazioni
L'art. 1137 c.c., nella formulazione vigente prima del 18 giugno 2013 (data entrata in vigore della riforma del condominio ex l. n. 220/12), nel prevedere l'impugnazione della delibera assembleare mediante “ricorso all'autorità giudiziaria”, aveva effettivamente diviso dottrina e giurisprudenza tra la tesi favorevole alla modalità del ricorso – in conformità alle espressioni letterali utilizzate ripetutamente nel medesimo articolo – e quella che riteneva, invece, non derogata dalla formulazione “atecnica” del codice civile la regola processuale sull'introduzione del giudizio ordinario con citazione. Le Sezioni Unite erano, quindi, intervenute nel 2011 per chiarire che l'art. 1137 c.c. non ha un contenuto precettivo volto a disciplinare la forma dell'impugnazione della delibera assembleare, che deve, pertanto, sempre essere esperita mediante atto di citazione; nel contempo, tuttavia, stemperò la rilevanza della questione affermando che, in caso di erronea adozione della modalità del ricorso, fosse idoneo ad osservare il termine perentorio di giorni trenta per l'impugnazione anche il solo deposito in cancelleria (a prescindere dalla successiva notificazione dell'atto introduttivo che, invece, è dirimente nel caso della citazione). L'attuale formulazione dell'art.1137 c.c., così come novellata dalla legge n. 220/12, non contiene più alcun riferimento letterale al “ricorso” limitandosi, come si conviene ad una disciplina sostanziale, a prevedere un'“azione di annullamento” delle deliberazioni assembleari, in tal senso chiaramente rimettendo alle regole generali sul processo di cognizione la disciplina della modalità introduttiva. Se ne è tratta, quindi, la conferma ex lege dell'orientamento nomofilattico favorevole all'impugnazione della delibera condominiale attraverso la modalità della citazione. A fronte di una impugnazione proposta, invece, con ricorso, la Corte d'appello di Milano osserva che è comunque possibile che l'attore abbia inteso promuovere un rito sommario di cognizione tramite, appunto, il ricorso ex art.702-bis c.p.c.: il rilievo è in astratto condivisibile, tuttavia nel caso di specie il tribunale aveva espressamente evidenziato il difetto nell'atto introduttivo «degli avvertimenti previsti dagli artt. 163 e 164 c.p.c.» mentre l'art. 702-bis c.p.c. esige che il ricorso contenga anche «l'avvertimento di cui al numero 7 del terzo comma dell'art. 163» relativo alle decadenze in caso di tardiva costituzione del convenuto. Occorre, quindi, verificare in concreto caso per caso se il ricorso sia volto ad introdurre un giudizio ordinario o sommario di cognizione, tenendo, comunque, presente che il deposito del ricorso è di per sé idoneo – secondo la richiamata direttiva nomofilattica – ad impedire la decadenza dal potere di impugnazione della delibera assembleare. Ogni valutazione al riguardo è rimasta, tuttavia, nel caso di specie preclusa dalla mancata instaurazione del contraddittorio avanti al tribunale, con conseguente radicale nullità del provvedimento appellato e rimessione della causa al primo grado ai sensi dell'art.354, comma 1, c.p.c. Il rilievo che la mancata integrazione del contraddittorio fosse ascrivibile al giudice stesso e che il Condominio non avesse affatto difeso la decisione resa inaudita altera parte ha indotto, poi, la Corte, del tutto ragionevolmente, a disporre la compensazione delle spese processuali del gravame, così evitando al Condominio di subire le conseguenze di una incolpevole soccombenza in rito. È da evidenziare, infine, che anche l'appello risulta essere stato proposto con ricorso: modalità che, invero, dovrebbe ritenersi non corretta sia nell'ambito di un giudizio ordinario ex art. 342 c.p.c. sia nell'ambito del rito sommario ex art. 702-quater c.p.c., in assenza di disposizioni specifiche al riguardo, dovendosi comunque promuovere l'appello con citazione. Alla irrituale introduzione del giudizio avanti alla Corte d'appello è seguita, poi, la compiuta instaurazione del contraddittorio mediante la notificazione al Condominio del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di trattazione; tuttavia è da rilevare che in astratto l'appello, nel caso di erronea utilizzazione della modalità del ricorso, è da ritenersi proposto, ai fini della verifica del rispetto del termine perentorio di impugnazione, solo con la successiva notificazione alla parte appellata – e non in virtù del mero deposito del ricorso – con il rischio, quindi, che il gravame risulti intempestivo. |