Ergastolo ostativo: la Corte europea dei diritti dell'uomo condanna l'Italia nel caso Viola
17 Giugno 2019
Non all'unanimità, ma con una maggioranza di 6 a 1, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha sancito la violazione dell'art. 3 Cedu in relazione alle preclusioni che la disciplina penitenziaria dell'ergastolo ostativo impone (stante i limiti di accesso alle misure premiali di cui al comma 1 dell'art. 4-bis ord. pen.), nonostante la lunga carcerazione e a prescindere dal percorso individuale di ravvedimento, nel caso Marcello Viola c. Italia (N. 2). La Corte europea ha inoltre affermato come, nel caso di specie, il riconoscimento della violazione dell'art. 3 Cedu possa dirsi una forma di risarcimento sufficiente e idonea, a titolo di ristoro del danno morale subìto. Si precisa, altresì, che l'accertamento della lesione dei diritti umani del detenuto, sotto il profilo dell'art. 3 Cedu, non può comportare una immediata liberazione dello stesso: tuttavia, le condizioni del detenuto sono simili a quelle di numerosi altri ergastolani, i cui ricorsi sono attualmente pendenti (accertamento di una situazione strutturale e diffusa). Pertanto, secondo la Corte europea, lo Stato italiano, ai sensi dell'art. 46 Cedu, dovrebbe introdurre, preferibilmente su iniziativa legislativa (sulla scorta degli Stati generali dell'esecuzione penale e della legge delega 103/2017) «una riforma del regime dell'ergastolo che garantisca la possibilità di una revisione della pena, che consenta alle autorità di determinare se, durante l'esecuzione della medesima, il detenuto si è evoluto e abbia progredito sulla via dell'emendamento per cui non esistono più motivi d'ordine penologico legittimi per mantenerlo in detenzione, e al detenuto di sapere cosa deve fare perché la sua liberazione sia possibile e quali siano le condizioni applicabili». |