La condanna in sede di opposizione dell'ex socio della società estinta destinataria dell'ingiunzione

20 Giugno 2019

Queste le questioni affrontate nella decisione in commento: quali siano le conseguenze dell'emanazione di un decreto ingiuntivo nei confronti di un soggetto già estinto e se sia possibile, in detta ipotesi, almeno in presenza di alcuni peculiari presupposti, esaminare l'opposizione nel merito, pronunciando una eventuale condanna nei confronti di un soggetto differente rispetto a quello destinatario dell'ingiunzione di pagamento.
Massima

Qualora il decreto ingiuntivo venga pronunciato nei confronti di una società già cancellata dal registro delle imprese, e quindi estinta, nel giudizio di opposizione il decreto ingiuntivo emesso nei confronti della società deve essere revocato. In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, avendo tale giudizio ad oggetto il rapporto sostanziale e non la legittimità del decreto, la revoca di quest'ultimo non impedisce di accertare la sussistenza della pretesa creditoria: ne deriva che ciò può avvenire, ove non comporti violazione del principio del contradditorio, anche verso i soci della società estinta nei confronti della quale era stato pronunciato il provvedimento monitorio.

Il caso

Una società chiedeva ed otteneva provvedimento monitorio nei confronti di un'altra.

Tizia, quale ex socia accomandataria della società destinataria dell'ingiunzione di pagamento, proponeva opposizione al decreto monitorio deducendo in via pregiudiziale la nullità dello stesso per essere stato pronunciato nei confronti di una società già estinta, a seguito di cancellazione dal registro delle imprese.

Il tribunale adito, pur revocando il decreto nei confronti della società, ha ritenuto di poter, nell'ambito dell'accertamento del rapporto, pronunciarsi comunque sul merito dell'opposizione proposta, avendo la creditrice esteso la domanda spiegata in sede monitoria, quale successore, alla ex socia che aveva proposto l'opposizione.

La questione

In realtà le questioni processuali sottese alla decisione in esame sono almeno due, come evidente dalla massima in epigrafe:

a) in primo luogo, occorre considerare quali siano le conseguenze dell'emanazione di un decreto ingiuntivo nei confronti di un soggetto già estinto;

b) in secondo luogo – ed è questa la problematica di maggiore rilevanza – occorre interrogarsi circa la possibilità, in detta ipotesi, almeno in presenza di alcuni peculiari presupposti, di esaminare l'opposizione nel merito, pronunciando una eventuale condanna nei confronti di un soggetto differente rispetto a quello destinatario dell'ingiunzione di pagamento.

Le soluzioni giuridiche

La prima questione viene risolta dal tribunale mediante l'accoglimento dell'eccezione pregiudiziale sollevata da parte attrice e la revoca del decreto monitorio, in quanto pronunciato nei confronti di un soggetto che, già in quel momento, non era più esistente per effetto della cancellazione dal registro delle imprese.

Ai fini della soluzione della seconda problematica, la pronuncia in commento richiama il consolidato principio in virtù del quale il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non ha ad oggetto la legittimità del provvedimento concesso quanto la sussistenza o meno della pretesa creditoria.

In ragione di ciò, il Tribunale di Vasto assume la possibilità di valutare la sussistenza della pretesa creditoria della convenuta opposta nei confronti dell'ex socia della società cancellata dal registro delle imprese che aveva proposto opposizione, nei confronti della quale la creditrice aveva esteso la domanda a fronte dell'eccezione pregiudiziale relativa all'estinzione della società.

A tale soluzione, la pronuncia in commento perviene ritenendo non ostativo il pur consolidato principio per il quale all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non può essere condannato un soggetto diverso dal destinatario dell'ingiunzione in base alle seguenti argomentazioni: a) la socia è pacificamente successore ex art. 110 c.p.c. della società estinta; b) nel caso concreto non sarebbe venuta in rilievo alcuna violazione del principio del contraddittorio per essere l'ex socia già in causa, quale soggetto che aveva proposto l'opposizione, nel momento nel quale era stata estesa la domanda nei suoi confronti da parte della convenuta opposta.

Differente è la soluzione alla quale è pervenuta, sul piano interpretativo, in situazione analoga, con riferimento alla prima questione, un'altra recente decisione di merito edita, per la quale, poiché a seguito dell''estinzione della società per effetto della sua cancellazione dal Registro delle imprese prima della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo si verifica l'effetto, sul piano processuale, della perdita in capo alla stessa della capacità processuale, la legittimazione a proporre l'opposizione deve essere riconosciuta esclusivamente in capo ai soci, che rispondono illimitatamente dei debiti sociali ai sensi dell'articolo 2312 c.c. e ai quali si trasferisce automaticamente la legittimazione processuale, attiva e passiva, ai sensi dell'articolo 110 c.p.c. (Trib. Ancona, sez. II, 14 dicembre 2019, n. 292).

Osservazioni

In realtà entrambe le soluzioni non appaiono convincenti e sembrano correlate ad un'erronea declinazione del principio – quest'ultimo incontroverso – per il quale la cancellazione dal registro delle imprese priva la società della capacità di stare in giudizio, con la conseguenza che, se l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c. (v., tra le molte, Trib. Trieste, 1° febbraio 2019, n. 54).

Invero, siffatto principio non può anche operare in una fattispecie nella quale, per definizione, secondo quanto si desume dallo stesso art. 299 c.p.c., la disciplina sull'interruzione del processo non trova applicazione, i.e. quando il procedimento è stato incardinato nei confronti di un soggetto già in quel momento non esistente, per effetto della precedente cancellazione dal registro delle imprese.

In una situazione processuale come quella in esame, avrebbe dovuto tenersi conto dell'assunto, coerente con la formulazione dell'art. 299 c.p.c. e con la disciplina dell'interruzione dei giudizi, per il quale la notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado effettuata a una persona già deceduta è giuridicamente inesistente, posto che la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita e si estingue con la morte, con conseguente insanabile nullità, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, delle sentenze pronunciate nel corso del processo nei confronti del soggetto deceduto prima dell'inizio dello stesso, estendendosi tali principi anche all'ipotesi in cui, in luogo di una persona fisica deceduta, sia stato evocato in giudizio un ente giuridico inesistente, ben potendosi assimilare a tale ipotesi quella dell'evocazione in giudizio ovvero della proposizione della domanda da parte di un ente non più esistente (cfr., di recente, Cass. civ., 21 maggio 2018, n. 12528).

Di conseguenza, il tribunale rilevata la fondatezza dell'eccezione pregiudiziale, in ragione della cancellazione della società dal registro delle imprese già prima del deposito del ricorso per ingiunzione di pagamento, avrebbe dovuto limitarsi a revocare il decreto, in quanto emesso, sin dall'inizio, nei confronti di un soggetto non esistente, ipotesi, quest'ultima, molto diversa da quella, dove si applicano effettivamente le regole sulla successione processuale, nella quale il giudizio venga iniziato nei confronti di un soggetto munito di capacità processuale e lo stesso in seguito muoia o, se si tratti di un ente, si estingua.

Guida all'approfondimento
  • Calamandrei, Il procedimento monitorio nella legislazione italiana, Milano 1926;
  • Califano, L'interruzione del processo civile, Napoli 2004;
  • Garbagnati, Il procedimento d'ingiunzione, Milano 2002;
  • Giordano, Note in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, in Giust. Civ., 2013, II, n. 9, 489;
  • Ghirga, Interruzione, in Commentario del codice di procedura civile a cura di Chiarloni, Bologna 2014;
  • Valitutti, De Stefano, Il decreto ingiuntivo e la fase di opposizione, 3ª ed., Padova 2009.

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