Qualificazione di società a controllo pubblico: i chiarimenti della Corte dei Conti
25 Giugno 2019
Ai fini della qualificazione di società a controllo pubblico, è sufficiente che la maggioranza delle quote sia in mano ad una o più amministrazioni pubbliche. Lo ha affermato la Corte dei Conti, con Delibera n. 11 del 21 giugno scorso, pronunciata dalle Sezioni rinite in sede di controllo. La Corte dei Conti risponde a una richiesta di parere, formulata dal Sindaco di un comune italiano, in cui si chiedeva se sussista automaticamente, nel caso di due società partecipate da comuni, rispettivamente al 60% e al 75%, la collocazione nel perimetro della “società in controllo pubblico”. La definizione di società a controllo pubblico rileva ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel Testo Unico sulle Società Partecipate (d.lgs. n. 175/2016). Ebbene, per la Corte dei Conti, in virtù del combinato disposto delle lett. b) ed m) dell'art. 2 del TUSP, possono essere qualificate come “società a controllo pubblico” quelle in cui “una o più” amministrazioni dispongono della maggioranza dei voti esercitabili in assembla ordinaria (oppure di voti o rapporti contrattuali sufficienti a configurare un'influenza dominante). Tale criterio deve essere rivisto quando, in virtù di patti parasociali, di specifiche clausole statutarie o contrattuali, risulti provato che, pur a fronte della detenzione della maggioranza delle quote societarie da parte di uno o più enti pubblici, sussista un'influenza dominante del socio privato. In conclusione, pertanto, la Delibera afferma che sia sufficiente, ai fini dell'integrazione della fattispecie delle “società a controllo pubblico”, rilevante quale ambito di applicazione, soggettivo o oggettivo, di alcune disposizioni del d.lgs. n. 175 del 2016, che una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall'art. 2359 c.c. |