L'esecuzione nei confronti del socio di società di persone illimitatamente responsabile

27 Giugno 2019

É possibile richiedere il rilascio di un titolo esecutivo nei confronti del socio di s.n.c. contestualmente alla richiesta nei confronti della società, pur in presenza del beneficio della preventiva escussione previsto dall'art. 2304 c.c.?

É possibile richiedere il rilascio di un titolo esecutivo nei confronti del socio di s.n.c. contestualmente alla richiesta nei confronti della società, pur in presenza del beneficio della preventiva escussione previsto dall'art. 2304 c.c.?

L'art. 2304 c.c. prevede il beneficium excussionis in favore dei soci illimitatamente responsabili di una società di persone, in base al quale il creditore sociale non può pretendere il pagamento dal socio se non dopo l'escussione del patrimonio sociale.

Il beneficio della preventiva escussione è previsto, pertanto, a tutela del socio che vedrà intaccato il proprio patrimonio personale solo a seguito della infruttuosa esecuzione nei confronti della società.

Il limite pertanto, è operante, secondo la giurisprudenza, esclusivamente in sede esecutiva.

Di conseguenza non è impedito al creditore di richiedere il rilascio da parte del giudice di un titolo esecutivo anche nei confronti del socio, titolo esecutivo che, per alcuna giurisprudenza, si ritiene possa essere costituito anche dal titolo emesso nei confronti della società senza bisogno di procurarsene un altro nei confronti del solo socio.

Anzi, tale prassi è senz'altro utile per abbreviare il tempo necessario a procedere esecutivamente contro il socio illimitatamente responsabile qualora risulti infruttuosa l'esecuzione nei confronti della società debitrice.

Il beneficio dell'escussione, infatti, opera nella fase esecutiva e non nella fase di formazione del titolo.

Proprio perché il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, la preventiva escussione di questa si configura come condizione dell'azione esecutiva nei confronti del singolo socio, ma non preclude la formazione del titolo esecutivo nei confronti di questo.

Il socio, quindi, non può essere chiamato a rispondere in sede esecutiva prima della società, dotata di autonomia patrimoniale, pertanto, il creditore sociale è privo del diritto di agire nei suoi confronti, se non abbia preventivamente escusso la società.

Ne segue che l'inosservanza dell'art. 2304 c.c. può essere eccepita dal socio, anche quando l'azione esecutiva sia soltanto minacciata nei suoi confronti con la notificazione del precetto: «L'opposizione del socio di società di persone illimitatamente responsabile avverso il precetto notificatogli dal creditore sociale sulla base del titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti della società, con la quale si fa valere la mancata osservanza dell'art. 2304 c.c., si configura come opposizione all'esecuzione, in quanto attiene ad una condizione dell'azione esecutiva nei confronti del socio, e, quindi, al diritto del creditore sociale di agire esecutivamente ai danni di quest'ultimo» (Cass. civ., sez. III, sent., 14 novembre 2011, n. 23749).

Pertanto è possibile richiedere l'emissione di un titolo esecutivo nei confronti del socio, illimitatamente responsabile, di società di persone, contestualmente al titolo richiesto nei confronti della società stessa, ma non si potrà procedere esecutivamente nei confronti del socio se non dopo l'infruttuosa esecuzione nei confronti della società.

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