STP: i soci professionisti devono mantenere il controllo

La Redazione
09 Luglio 2019

La maggioranza dei due terzi dei soci professionisti nelle STP si intende raggiunta con uno solo dei due requisiti di cui all'art. 10, comma 4, lett. b) l. n. 183/2011.

La maggioranza dei due terzi dei soci professionisti nelle STP si intende raggiunta con uno solo dei due requisiti di cui all'art. 10, comma 4, lett. b) l. n. 183/2011.

Il Cndcec, con Informativa n. 60/2019 pubblicata l'8 luglio, fornisce nuove indicazioni e spiega che il requisito della maggioranza dei soci professionisti, nelle STP, non deve più ricorrere congiuntamente, sia per teste che per quote – come invece aveva ritenuto nella precedente Informativa n. 85/2018 – ma è sufficiente che sussista uno solo dei due requisiti citati, purchè ai soci professionisti sia garantito il controllo della società.

Il cambio di rotta è dovuto anche al recente intervento dell'Antitrust che, in recenti orientamenti (si veda, sul punto, il documento in questo portale), ha privilegiato l'orientamento per cui i due requisiti della maggioranza dei 2/3, per teste e per quote, non devono considerarsi cumulativi, e ciò al fine di consentire ai professionisti di cogliere appieno le opportunità offerte dalla nuova normativa in materia di STP e le relative spinte pro-concorrenziali. La stessa AGCM, però, ha sottolineato come debba essere rispettata la ratio della disciplina, volta a limitare la capacità decisionale dei soci non professionisti, così da evitare che questi ultimi possano influire sulle scelte strategiche della STP e sullo svolgimento delle prestazioni professionali.

Da qui la conclusone, condivisa e ribadita dal Cndcec, di garantire, mediante appositi patti parasociali e/o clausole statutarie, che le prerogative di cui sopra, e quindi anche il controllo della società, venga riservato in ogni caso ai soci professionisti.

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