Il conferimento di una posizione organizzativa non comporta l'inquadramento in una nuova categoria contrattuale

La Redazione
12 Luglio 2019

Nell'ambito del lavoro pubblico negli enti locali, la revoca della posizione organizzativa conferita al lavoratore non costituisce demansionamento, poiché trova applicazione il principio di turnazione degli incarichi in base al quale il lavoratore resta inquadrato nella categoria di appartenenza.

Massima. Nell'ambito del lavoro pubblico negli enti locali, la revoca della posizione organizzativa conferita al lavoratore non costituisce demansionamento, poiché trova applicazione il principio di turnazione degli incarichi in base al quale il lavoratore resta inquadrato nella categoria di appartenenza.

Il caso. Il Tribunale di Lecce rigettava il ricorso proposto dal lavoratore nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, presso cui era dipendente, ritenendo che le mansioni alle quali era stato adibito prima e dopo il suo trasferimento rientrassero in quelle proprie del profilo di appartenenza, nonostante egli, prima del trasferimento, svolgesse l'incarico temporaneo di “Capo Team”.

Il Giudice di seconde cure accoglieva, invece, l'appello proposto dal lavoratore, accertando il suo demansionamento e condannando l'Agenzia delle Entrate al risarcimento dei danni nei suoi confronti. Contro tale decisione, propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, lamentando, tra i motivi di ricorso, la violazione di diverse norme tra cui la disposizione in base alla quale ciascun dipendente è tenuto a svolgere le mansioni considerate equivalenti nell'ambito della stessa area (CCNL Agenzie Fiscali).

Il demansionamento nel pubblico impiego. La Suprema Corte accoglie il motivo di ricorso appena descritto, riscontrando l'errore di diritto contestato dal ricorrente laddove il Giudice si pone in contrasto con la lettera della legge così come interpretata dal costante orientamento dei giudici di legittimità.

In base alla citata giurisprudenza, infatti, nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, l'art. 52, d.lgs. n. 165 del 2001, dà importanza solamente al criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, riferendosi alla classificazione oggetto in astratto dai contratti collettivi, a prescindere dalla professionalità acquisita in concreto, senza che il giudice possa sindacare la natura equivalente della mansione, non potendo trovare applicazione la norma generale di cui all'art. 2103, c.c.

Lo stesso orientamento giurisprudenziale specifica che “il conferimento di una posizione organizzativa non comporta l'inquadramento in una nuova categoria contrattuale ma unicamente l'attribuzione di una posizione di responsabilità, con correlato beneficio economico. Ne consegue che la revoca di tale posizione non costituisce demansionamento e non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2103, c.c. e dell'art. 52, d.lgs. n. 165 del 2001, trovando applicazione il principio di turnazione degli incarichi, in forza del quale alla scadenza il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza, con il relativo trattamento economico”.

Per questo motivo, gli Ermellini accolgono la suddetta doglianza e cassano la sentenza impugnata in relazione ad essa, rinviando alla Corte d'appello di Lecce per la restante parte della decisione. (Fonte: Diritto e Giustizia)

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