Presunzione di condominialità del giardino e destinazione all’uso comune

Redazione scientifica
17 Luglio 2019

La presunzione di condominialità del giardino non può evincersi dall'assenza della necessità di una destinazione all'uso comune o di funzionalità dello stesso alle esigenze dei singoli condomini.

In caso di frazionamento della proprietà di un edificio, a seguito del trasferimento, dall'unico originario proprietario ad altri soggetti, di alcune unità immobiliari, si determina una situazione di condominio per la quale vige la presunzione legale di comunione pro indiviso di quelle parti del fabbricato che, per ubicazione e strutture, siano destinate all'uso comune o a soddisfare esigenze fondamentali del Condominio (nel caso di specie, la presunzione di condominialità del giardino non può evincersi dall'assenza della necessità di una destinazione all'uso comune o di funzionalità dello stesso alle esigenze dei singoli condomini).

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