Detenzione domiciliare speciale. Cade un'altra preclusione alla concessione del beneficio
22 Luglio 2019
Con ordinanza del 13 luglio 2018, la Corte di Cassazione, Prima Sezione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 58-quater, commi 1, 2 e 3 ord. penit., in relazione agli artt. 3, comma 1, 29 comma 1, 30 comma 1 e 31, comma 2 Cost., «nella parte in cui [detti commi], nel loro combinato disposto, prevedono che non possa essere concessa, per la durata di tre anni, la detenzione domiciliare speciale, prevista dall'art. 47-quinquies della stessa legge n. 354 del 1975, al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa, ai sensi dell'art. 47, comma 11, dell'art. 47-ter, comma 6, o dell'art. 51, primo comma, della legge medesima». L'ordinanza del giudice rimettente aveva ad oggetto il ricorso avverso decreto del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano che ha pronunciato, ai sensi e nelle forme di cui all'art. 666 c.p.p., l'inammissibilità dell'istanza di accedere alla misura della detenzione domiciliare speciale, avanzata ai sensi dell'art. 47-quinquies commi 1 e 7 ord. penit. da un detenuto padre di un minore di età inferiore ai dieci anni la cui madre si sarebbe trovata nell'impossibilità di prendersi cura di quest'ultimo. La Corte costituzionale ha accolto la questione, evidenziando «la speciale rilevanza dell'interesse del figlio minore a mantenere un rapporto continuativo con ciascuno dei genitori, dai quali ha diritto di ricevere cura, educazione e istruzione», che trova ampio riconoscimento nelle fonti internazionali (come, peraltro, ribadito, in precedenti pronunce della Corte cost. nn. 239/2014; 76/2017; 174/2018; 211/2018; 99/2019). La dichiarazione di illegittimità viene estesa, consequenzialmente, anche al divieto – pure stabilito dal combinato disposto delle disposizioni censurate – di concessione della detenzione domiciliare “ordinaria”, nei casi previsti dall'art. 47-ter, comma 1, lett. a) e b) ord. penit., nel triennio successivo alla revoca di una delle misure alternative elencate nel comma 2. |