La Corte Costituzionale salva il 4-bis ord. pen. per il sequestro di persona a scopo estorsivo di lieve entità
22 Luglio 2019
La Corte costituzionale, con sentenza n. 188/2019, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis ord. pen., in relazione agli artt. 3 e 27 Cost. «nella parte in cui non esclude dal novero dei reati ostativi, ivi indicati, il reato di cui all'art. 630 cod. pen., ove per lo stesso sia stata riconosciuta l'attenuante del fatto di lieve entità, ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2012». Secondo la Consulta, la questione sollevata dalla Corte di Cassazione, Prima Sezione ha mal interpretato il disposto del comma 1-bis dell'art. 4-bis ord. pen., il quale riconosce dei meccanismi “salvagente” all'ostatività assoluta di cui al co. 1, a fronte di una mancata collaborazione che, allo stato della condanna, risulti irrilevante, con il solo previo riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62, comma 1, n. 6) o 114 o 116, comma 2 c.p.: per il Collegio, infatti, «[l]'attenuante incide sulla misura della pena, non sulla pericolosità oggettiva del comportamento sanzionato», «che, nel caso del sequestro di persona a scopo di estorsione risulterebbe in ogni caso indubitabile». |