Anticorruzione: una nuova questione di legittimità costituzionale per l'esecuzione penitenziaria dell'art. 314 c.p.
29 Luglio 2019
Il 18 luglio, sono state depositate le motivazioni della Prima Sezione, rispetto all'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale dell'art. 1, comma 6 della legge n. 3/2019, nella parte in cui ha inserito l'art. 314, c.p. nel novero dei delitti ostativi, di “prima fascia” all'interno del comma 1 dell'art. 4-bis ord. pen., di cui si conosceva solo l'informazione provvisoria. La Prima Sezione ha posto la questione sotto il profilo dell'art. 27, comma 3, Cost., in termini analoghi alle altre ordinanze di rimessioni, già pendenti, e sotto il profilo dell'art. 3 Cost. per disparità di trattamento e per irragionevolezza dell'inserimento di un delitto, a condotto monosoggettiva e caratterizzato da un disvalore penale diverso rispetto ai delitti associativi inerenti la criminalità organizzata, anche di stampo mafioso. Secondo la Cassazione, infatti, le scelte legislative in materia penale sono censurabili, in sede di sindacato di legittimità costituzionale, solo ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio (ex plurimis, sentenze n. 95 del 2019, n. 273 e n. 47 del 2010; ordinanze n. 249 e n. 71 del 2007; nonchè, con particolare riguardo al trattamento sanzionatorio, sentenze n. 179 del 2017, n. 236 e n. 148 del 2016). Secondo tale ratio, per il Collegio risulta fondato il dubbio circa la legittimità dell'inserimento del delitto di peculato nel co. 1 dell'art. 4-bis ord. pen., dato che la condotta di tale fattispecie, «per come configurata dal legislatore, non appare contenere – fermo restando il suo comune disvalore alcuno dei connotati idonei a sostenere una accentuata e generalizzata considerazione di elevata pericolosità del suo autore, trattandosi di condotta di approfittamento, a fini di arricchimento personale, di una particolare condizione di fatto (il possesso di beni altrui per ragioni correlate al servizio) preesistente, realizzata ontologicamente senza uso di violenza o minaccia verso terzi e difficilmente inquadrabile – sul piano della frequenza statistica delle forme di manifestazione – in contesti di criminalità organizzata o evocativi di condizionamenti omertosi. La connotazione di elevata pericolosità di “ogni” autore di simile condotta – che ben potrebbe risolversi in un'unica occasione di consumazione, isolata e marcatamente episodica – espressa dalla L. n. 3 del 2019 pare dunque contrastare con la mera osservazione delle caratteristiche obiettive del tipo legale, in chiave di dubbio circa il rispetto del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.». |