Stalking: bastano due sole condotte per integrare il reato
29 Luglio 2019
Con la pronuncia, n. 28340, depositata il 28 giugno, la Quinta Sezione torna nuovamente a precisare la tipicità del delitto di stalking, chiarendo che: «Integrano il delitto di atti persecutori di cui all'art. 612-bis c.p. anche due sole condotte di minacce, molestie o lesioni, pur se commesse in un breve arco di tempo, idonee a costituire la "reiterazione" richiesta dalla norma incriminatrice, non essendo invece necessario che gli atti persecutori si manifestino in una prolungata sequenza temporale» (v., così, Cass. pen., Sez. V, 3 aprile 2018, n. 33842; Cass. pen., Sez. V, 13 giugno 2016, n. 38306; Cass. pen., Sez. V, 5 giugno 2013, n. 46331). |