Opzione legittima anche se il conduttore è una società che destina l'immobile locato ad abitazione dei propri dipendenti
02 Agosto 2019
Con il ricorso, il contribuente aveva impugnato il diniego di rimborso di maggiori somme versate in occasione della registrazione di un contratto di locazione stipulato tra lo stesso (locatore) e la società (conduttrice). In particolare, il locatore aveva optato per il regime della "cedolare secca" ma l'Agenzia, invece, aveva rifiutato tale opzione sul presupposto che il locatario era una società. Per tali motivi, il locatore-contribuente aveva chiesto il rimborso sostenendo di aver diritto a godere del regime agevolativo posto che: il locatore era persona fisica che non agiva in regime di impresa o di libera professione; l'immobile era destinato ad uso abitativo. In primo grado, la CTP ha accolto il ricorso ritenendo non vincolante, per il contribuente, la circolare dell'Agenzia nella parte in cui prevedeva requisiti ulteriori di accesso al regime della "cedolare secca" rispetto a quelli dettati dalla norma di legge. Avverso tale decisione, l'Agenzia ha proposto appello per falsa applicazione dell'art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 in quanto la finalità della norma è quella di soddisfare le "finalità abitative" ed il contratto di locazione, con il quale l'immobile era destinato a "foresteria" per dipendenti del locatario, non rispondeva a tali finalità. Nel giudizio di legittimità, la S.C. conferma il ragionamento espresso dalla CTP. Invero, il limite soggettivo di cui al comma 6 dell'art. 3 citato si riferisce alla figura del locatore, cioè della parte che concede in locazione, mentre nessuna discriminante è contenuta nella norma citata con riferimento alla soggettività del conduttore. Difatti, quanto all'uso dell'immobile, nel contratto si faceva espressa menzione della destinazione ad abitazione di un dipendente della conduttrice; sicchè, l'uso "foresteria" non escludeva la destinazione abitativa del bene tale da integrare il presupposto oggettivo che costituisce la ratio della norma agevolativa. Per le suesposte ragioni, il ricorso dell'Agenzia dell'Entrate è stato rigettato. |