Divieto di recesso dal contratto collettivo
29 Agosto 2019
Abstract. Nel contratto collettivo di lavoro la possibilità di disdetta spetta unicamente alle parti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali che di norma provvedono anche a disciplinare le conseguenze della disdetta; al singolo datore di lavoro, pertanto, non è consentito recedere unilateralmente dal contratto collettivo, neppure adducendo l'eccessiva onerosità dello stesso, ai sensi dell'art. 1467 c.c., conseguente ad una propria situazione di difficoltà economica, salva l'ipotesi di contratti aziendali stipulati dal singolo datore di lavoro con sindacati locali dei lavoratori. Ne segue che non è legittima la disdetta unilaterale da parte del datore di lavoro del contratto applicato seppure accompagnata da un congruo termine di preavviso. Solo al momento della scadenza contrattuale sarà possibile recedere dal contratto ed applicarne uno diverso a condizione che ne ricorrano i presupposti di cui all'art. 2069 c.c.
Il caso. La Corte di cassazione accoglie il ricorso contro la sentenza della Corte d'Appello di Torino che affermava la legittimità della stipula di un nuovo contratto collettivo con Organizzazioni Sindacali in tutto o in parte diverse (anche per settore) da quelle che avevano stipulato il precedente. Ritiene infatti la Suprema Corte che, quanto all'anticipata disdetta e alla vincolatività del termine di scadenza del contratto sostituito, nessun principio o norma dell'ordinamento induce a ritenere consentita l'applicazione di un nuovo CCNL prima della prevista scadenza di quello in corso di applicazione, che le parti si sono impegnate a rispettare. |