Responsabilità penale del medico di pronto soccorso che non valuta una radiografia refertata
03 Settembre 2019
IL CASO Un medico di pronto soccorso, in cooperazione colposa con altri, diagnostica erroneamente una contusione all'anca sinistra di un paziente sottovalutando le lesioni riportate a causa di un aggressione, non rilevando la presenza di una frattura ed omettendo di rilevare la sussistenza di una frattura al femore sinistro, non prescrivendo una visita specialistica ortopedica ma anzi dimettendola dalla struttura ospedaliera , incidendo così «sul determinismo causale della morte avvenuta per atelettasia polmonare indotta dal prolungato allettamento della vittima».
CRITERI TECNICO GIURIDICI La Cassazione respinge il ricorso del medico secondo il quale la Corte d'Appello non aveva adeguatamente considerato i criteri tecnico giuridici che servono ad individuare i compiti dei tecnici radiologi, criteri che attribuirebbero solo a questi il compito di refertare i relativi esami. Il giudice avrebbe dovuto giustificare la condotta del medico ricorrente sotto il profilo dell'insussistenza di un dovere di corretta refertazione di radiografie che non era tenuta ad esaminare.
ERRORE DI DIRITTO NON EMENDABILE Secondo la Suprema Corte il comportamento è da ritenersi un «errore di diritto non emendabile attraverso la revisione (che è il mezzo al quale la parte aveva fatto ricorso), ma solo in sede endoprocedimentale attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione».
PROVE NUOVE? La Corte ricorda che è principio da considerarsi acquisito che, «ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione, possono costituire "prove nuove", ai sensi dell'art. 630 comma 1 lett. c) c.p.p., (anche) quelle che, pur incidendo su un tema già divenuto oggetto di indagine nel corso della cognizione ordinaria, siano fondate su nuove acquisizioni scientifiche e tecniche diverse e innovative, tali da fornire risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza disponibili (Sez. V, n. 10523 del 20 febbraio 2018); una perizia o una consulenza tecnica può, perciò, costituire prova nuova, agli effetti indicati, se basata su nuove acquisizioni scientifiche idonee di per sé a superare i criteri adottati in precedenza e suscettibili di fornire sicuramente risultati più adeguati». La Dottoressa dunque, in quanto medico addetto al servizio di ps, non aveva alcun obbligo di esaminare i fotogrammi delle radiografie, essendo detto compito riservato esclusivamente al medico radiologo, che era stato correttamente interpellato, e alle cui conclusioni ella era tenuta ad uniformarsi.
ELEMENTI INIDONEI La Corte dichiara poi che tali elementi correttamente sono stati ritenuti radicalmente «inidonei a integrare il requisito della prova nuova, posto che proprio la sussistenza di un errore diagnostico ascrivibile anche alla ricorrente, in cooperazione colposa col radiologo - consistito nel non aver rilevato l'esistenza della frattura del collo femorale della paziente, pur in presenza di due esami radiografici nettamente positivi, del conforme referto clinico dei medici del servizio 118 che avevano provveduto al ricovero ospedaliero della donna, nonché della sintomatologia riferita dalla paziente stessa – aveva costituito oggetto di positivo accertamento da parte della sentenza di condanna, sotto il profilo della violazione delle regole di prudenza e diligenza gravanti sul medico di pronto soccorso, e dunque il relativo tema non può essere rimesso in discussione in sede di revisione sulla scorta di un diverso apprezzamento della medesima condotta e dei correlativi doveri professionali».
RICORSO INAMMISSIBILE La Cassazione dichiara quindi inammissibile il ricorso e consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione pecuniaria equamente quantificata in € 3.000,00. La dottoressa di pronto soccorso resta dunque colpevole per non aver valutato adeguatamente le radiografie della paziente, pur non essendo uno specialista radiologo. |