Gli atti trasmessi con l'applicativo TIAP sono utilizzabili per la decisione del giudizio abbreviato

Luigi Giordano
05 Settembre 2019

Gli atti contenuti nel sistema ministeriale TIAP, trasmessi dal pubblico ministero al giudice a sostegno di una richiesta di rinvio a giudizio e visualizzabili dalle parti con le modalità regolamentate dai protocolli d'intesa stipulati tra gli uffici giudiziari e gli organismi rappresentativi dell'avvocatura, sono pienamente utilizzabili dal giudice per la decisione, anche del successivo giudizio abbreviato richiesto dall'imputato, perché fanno parte del corredo processuale, dovendo ritenersi conosciuti dalle parti.
Massima

Gli atti contenuti nel sistema ministeriale TIAP, trasmessi dal pubblico ministero al giudice, ai sensi dell'art. 64, comma 3 e 4, disp. att. cod. proc. pen., a sostegno di una richiesta di rinvio a giudizio e visualizzabili dalle parti con le modalità regolamentate dai protocolli d'intesa stipulati tra gli uffici giudiziari e gli organismi rappresentativi dell'avvocatura, sono pienamente utilizzabili dal giudice per la decisione, anche del successivo giudizio abbreviato richiesto dall'imputato, perché fanno parte del corredo processuale, dovendo ritenersi conosciuti dalle parti.

Il caso

La Corte di appello di Napoli, pur riformando parzialmente la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare, ha confermato la condanna degli imputati per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990.

Avverso questo provvedimento, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione. Uno di essi, in particolare, ha dedotto la violazione della legge processuale, essendo stata prodotta una nullità della sentenza o un'inutilizzabilità di taluni atti posti a suo fondamento a causa della loro incompleta trasmissione al giudice dell'udienza preliminare. Secondo il ricorrente, le captazioni, decisive ai fini della condanna per il reato dapprima indicato, sono inutilizzabili, perché non sono risultati presenti agli atti del procedimento, né i brogliacci delle loro sommarie trascrizioni redatti dalla polizia giudiziaria, né i corrispondenti file audio. Il difensore aveva chiesto l'ostensione delle registrazioni, ma il giudice di primo grado aveva ritenuto che il materiale probatorio fosse presente nel fascicolo cartaceo trasmesso dal pubblico ministero al proprio ufficio, aggiungendo che, comunque, era stato inserito nell'applicativo T.I.A.P. Tali affermazioni, secondo la difesa, sarebbero errate, perché nel fascicolo cartaceo mancherebbero alcune captazioni.

Nel protocollo T.I.A.P. stipulato dai locali uffici giudiziari con le organizzazioni forensi, peraltro entrato in vigore dieci giorni dopo la pronunzia della sentenza di prime cure, è previsto che una copia deve essere comunque presente in cancelleria in modalità cartacea. Gli atti specificamente indicati dal difensore, in ogni caso, non sarebbero stati posti a conoscenza della difesa. Tale circostanza rende irrilevante la loro conoscenza da parte del giudice.

La questione

Gli atti trasmessi dal pubblico ministero al giudice dell'udienza preliminare a sostegno di una richiesta di rinvio a giudizio mediante l'applicativo TIAP sono utilizzabili per la decisione?
Qualora la difesa avanzi richiesta di definizione del giudizio nelle forme del rito abbreviato, su tali atti si può fondare la decisione?

Le soluzioni giuridiche

La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso illustrato.

Nella sentenza di appello, invero, è stato rilevato che i brogliacci di ascolto di talune intercettazioni non sono stati rinvenuti nel fascicolo cartaceo del procedimento, nel quale, tuttavia, sono stati trovati i relativi decreti autorizzativi. Tali brogliacci, peraltro, sempre secondo la decisione della Corte territoriale, sono presenti nel materiale processuale consultabile nella piattaforma digitale T.I.A.P., tanto che le stesse difese hanno sostanzialmente ammesso di esserne comunque venute a conoscenza.

Secondo la Corte di cassazione, in una simile situazione, deve ritenersi che «la presenza di tali atti, ivi comprese le trascrizioni delle conversazioni di cui al n. 1550/12, anche nella piattaforma digitale di gestione documentale denominata TIAP (Trattamento Informatico degli Atti Processuali) … è certamente risorsa disponibile ed accessibile alla difesa in quanto trattasi di supporto informativo ministeriale a disposizione delle parti ed in tutto e per tutto equiparabile al fascicolo cartaceo, così come previsto dall'art. 22 del d.lgs 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'Amministrazione Digitale - che richiama le regole tecniche di cui al successivo art. 71, regole dettate con d.p.c.m. del 13 novembre 2014».

L'applicativo T.I.A.P., infatti, è un programma ministeriale, ufficialmente in uso agli uffici giudiziari, tra i quali è da ricomprendere il Tribunale di Napoli, che consente l'accesso agli atti del fascicolo del pubblico ministero da postazioni messe a disposizione in appositi locali attrezzati. «La comunicazione di atti con mezzi telematici ("mezzi tecnici idonei") trova la sua fonte legislativa nell'art. 64, comma 3 e 4, disp. att. cod. proc. pen. ed ha trovato piena attuazione a livello ministeriale».

Gli atti contenuti nell'applicativo, pertanto, sono utilizzabili per il giudizio abbreviato.

La mancanza negli atti dei file audio o delle bobine, inoltre, non determina alcuna nullità, Si tratta, infatti, di atti d'indagine derivanti da altri procedimenti. In tema di intercettazioni disposte in altro procedimento, l'omesso deposito degli atti concernenti le intercettazioni disposte nel procedimento "a quo" - tra cui anche i nastri di registrazione - presso l'autorità competente per il procedimento "ad quem" non determina l'inutilizzabilità dei risultati intercettativi, in quanto detta sanzione non è prevista dall'art. 270 cod. proc. pen. e non rientra tra quelle tassativamente indicate dall'art. 271 cod. proc. pen..

Quanto alla forma di documentazione delle conversazioni, l'imputato ha richiesto volontariamente di definire il giudizio nelle forme del rito abbreviato per godere, in caso di condanna, della rilevante riduzione premiale della pena. Egli ha accettato la piena utilizzazione degli atti del procedimento a fini di prova, con la sola eccezione di quelli viziati da inutilizzabilità patologica. Il giudice, pertanto, può valutare le sommarie trascrizioni compiute dalla polizia giudiziaria sul contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate, essendo utilizzabili ai fini della decisione tutti gli atti che sono stati legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero. In applicazione di tale principio, pertanto, sono utilizzabili i cd. "brogliacci" redatti dalla polizia giudiziaria, che altro non sono che le trascrizioni dei dialoghi operate dalla stessa polizia; ciò anche laddove il dato testuale della trascrizione, con l'indicazione degli estremi della registrazione e del numero identificativo del relativo registro, sia stato inserito all'interno di altro atto legittimamente redatto dalla polizia giudiziaria, quale, ad esempio, un'informativa di reato.

Nessuna sanzione di inutilizzabilità o di nullità deriva, infine, dall'eventuale omissione dell'indicazione nella richiesta di rinvio a giudizio di atti che, viceversa, sono presenti nell'incarto processuale allegato alla stessa e dei quali le parti ne possono avere piena cognizione.

Osservazioni

1. La sentenza, in primo luogo, si segnala, perché si sofferma sull'individuazione del fondamento giuridico del sistema di digitalizzazione degli atti del procedimento penale TIAP.

Al riguardo, la Corte si allinea all'indirizzo secondo cui la fonte normativa che legittima l'impiego del T.I.A.P. per la “comunicazione di atti” tra uffici giudiziari è rappresentata dall'art. 64, comma 3 e 4, disp. att. cod. proc. pen. (in precedenza, Cass., Sez. 3, n. 53986 del 25 giugno 2018; Cass. Sez. 1, n. 14869 del 19 dicembre 2016, dep. 2017).

Il comma 4 di tale disposizione, invero, stabilisce che la comunicazione di atti tra gli uffici può avvenire anche “con mezzi tecnici idonei”, prescrivendo, tuttavia, che il funzionario di cancelleria del giudice che ha emesso l'atto attesti, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale. Nel caso di utilizzo del sistema TIAP., secondo quanto generalmente contenuto nei protocolli tra le parti, è previsto solo che “La Procura della Repubblica curerà che su ogni fascicolo inoltrato all'Ufficio GIP - relativamente al quale si sia proceduto all'inserimento in TIAP - sia apposto, da parte della segreteria del PM, idonea stampigliatura attestante l'avvenuto inserimento” (cfr., ad esempio, il Protocollo d'intesa stipulato a Napoli il 2 ottobre 2012 tra il Presidente della Camera Penale, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ed il Presidente del Tribunale).

L'attestazione di conformità, pertanto, si risolve nella mera indicazione dell'avvenuto inserimento degli atti in TIAP, sottoscritta dal cancelliere. In buona sostanza si tratta di una sorta di affermazione di conformità implicita nell'impiego di un sistema che è stato sviluppato dal Ministero della Giustizia e che, quindi, è reputato perfettamente idoneo.

Una circolare della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA) del Ministero della Giustizia del 26 gennaio 2016, del resto, ha individuato il TIAP come gestore documentale unico nazionale, facendo salvo tuttavia il recupero del patrimonio documentale acquisito con gli altri sistemi più o meno diffusi sul territorio nazionale (AURORA, DIGIT, SIDIP) da cui è stata prevista apposita “migrazione”.

Questa valutazione è esplicitamente contenuta in taluni protocolli tra le parti del procedimento penale. Ad esempio, in quello n. 1684 del 24 marzo 2016, stipulato tra la Procura della Repubblica di Napoli, il Tribunale di Napoli, il Consiglio dell'Ordine di Napoli e la Camera penale, relativo all'estensione del T.i.a.p., è espressamente convenuto che la dicitura T.i.a.p., sottoscritta dal cancelliere, assume “valore di attestazione di conformità del fascicolo digitale a quello cartaceo”.

Nella sentenza in esame, inoltre, è precisato che il fondamento normativo del modello realizzato è rappresentato anche dall'art. 22 del d.lgs 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale. Tale norma prevede che la copia informatica di un atto - prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto - assume la stessa efficacia dell'atto cartaceo.

Da una parte, dunque, il cancelliere, con la dicitura “T.i.a.p.”, per implicito, attesta di avere inserito nell'applicativo proprio le scansioni degli atti cartacei (art. 64, comma 4, disp. att. cod. proc. pen. e protocolli d'intesa), impiegando uno strumento tecnologico la cui idoneità è stata attestata dal ministero della Giustizia; dall'altro, la legge prevede che le copie digitali hanno lo stesso valore degli originali.

L'art. 64, comma 3 e 4, disp. att. cod. proc. pen., quindi, è la fonte normativa di un sistema i cui pilastri ulteriori sono costituiti pure dal Codice dell'amministrazione digitale, dai protocolli d'intesa tra gli uffici giudiziari e le organizzazioni forensi nonché dai provvedimenti ministeriali che ne hanno permesso l'adozione agli uffici.

2. La sentenza in esame, inoltre, si segnala perché afferma con chiarezza che gli atti contenuti nel sistema ministeriale TIAP sono pienamente utilizzabili dal giudice per la decisione – nella specie secondo le forme del rito abbreviato – perché fanno parte del corredo processuale. Essi si intendono conosciuti dalle parti. Le difese, infatti, possono accedere a tali atti con le modalità previste dai protocolli d'intesa stipulati con gli uffici giudiziari.

Per la fase successiva all'esercizio dell'azione penale - dunque, in occasione della trasmissione degli atti posti a sostegno di una richiesta di rinvio a giudizio o di giudizio immediato - in diverse sedi giudiziarie, invero, è prevista una modalità di comunicazione degli atti dalla Procura della Repubblica all'Ufficio del giudice anche nella forma cartacea.

Nel caso di specie, secondo quanto traspare dalla sentenza, ciò sembra proprio essere avvenuto, tanto che la difesa ha eccepito che taluni atti, presenti nel Tiap, non lo erano nel fascicolo cartaceo.

La Corte, tuttavia, ha mostrato di dare prevalenza al fascicolo Tiap, nel senso che ha affermato che nessuna lesione del diritto di difesa si è verificata perché le difese, visionando gli atti in TIAP, potevano prendere cognizione di tali atti. Del resto, dal tenore delle altre deduzioni contenute nel ricorso per cassazione, era possibile ricavare che effettivamente la difesa aveva preso conoscenza delle captazioni in questione, formulando eccezioni al riguardo.

Del resto, anche quando il fascicolo è trasmesso al giudice anche secondo la modalità cartacea e non solo in forma digitale, secondo quanto previsto generalmente dai protocolli d'intesa tra le parti processuali, i difensori possono comunque accedere agli atti posti a fondamento della richiesta di rinvio a giudizio o della richiesta di giudizio immediato esclusivamente al Front office del TIAP. Per tale ragione la soluzione adottata dalla decisione in commento appare del tutto corretta.