L’inattendibilità delle dichiarazioni dei redditi dei coniugi e le indagini patrimoniali

Francesca Picardi
05 Settembre 2019

In materia di famiglia, il giudice non è tenuto a disporre indagini della polizia tributaria laddove sia contestato un reddito indicato nella dichiarazione prodotta in giudizio, atteso che anche in tali controversie...
Il caso

Nel corso di un procedimento di divorzio è stato disposto, a favore della moglie, l'assegno divorzile di euro 2.000,00 mensili, sino al conseguimento, da parte della stessa, della somma di euro 800.000,00, ormai riconosciutale con sentenza definitiva, a titolo di utile, quale associata in partecipazione nella farmacia del marito. Quest'ultimo ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione del giudice di appello ed ha denunciato, con il terzo motivo, la violazione dell'art. 5 della l. n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 10 della l. n. 74 del 1987, essendo stata negata l'attendibilità della sua dichiarazione dei redditi senza disporre alcuna indagine al riguardo.

La questione

La Suprema Corte è stata, dunque, chiamata ad affrontare il problema del valore delle dichiarazioni dei redditi nei procedimenti in materia di famiglia.

Secondo la prospettazione difensiva del ricorrente, in base all'art. 5, comma 9, della l. n. 898 del 1970, ai sensi del quale, in caso di contestazioni relativamente alle dichiarazioni dei redditi prodotte dai coniugi, il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se dal caso, anche della polizia tributaria, tale documentazione fiscale ha una efficacia probatoria rafforzata e, conseguentemente, il giudice può discostarsene solo all'esito di indagini tramite la polizia tributaria.

Per completezza deve ricordarsi che l'art. 5 della l. n. 898 del 1970 è applicabile nei giudizi di separazione (v., per tutte, oltre al rinvio dell'art. 23 della l. n. 74 del 1987, la motivazione di Cass. civ.,sez. I, 17 maggio 2005, n. 10344) e che, comunque, l'art. 337-ter, ultimo comma, c.c., introdotto dal d.lgs. n. 154 del 2013, relativamente ai provvedimenti concernenti i figli anche di genitori non coniugati, prevede che ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

Le soluzioni giuridiche

La Corte di cassazione ha, tuttavia, escluso categoricamente che la valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni dei redditi prodotte dai coniugi sia subordinata al necessario espletamento di indagini di polizia tributaria, in quanto, da un lato, ogni mezzo di prova, ivi comprese le indagini della polizia tributaria, è sempre sottoposto ad una valutazione di rilevanza e concludenza dell'organo giudicante, come si desume dall'art. 187 c.p.c., e, dall'altro lato, anche tali documenti sono soggetti, in virtù dell'art. 116 c.p.c., al prudente apprezzamento del giudice.

Osservazioni

Nei procedimenti in materia di famiglia un rilevante elemento indiziario relativamente al tenore di vita ed alle condizioni economiche dei genitori e/o coniugi è costituito dalle dichiarazioni dei redditi. Si tratta di documenti che le parti sono onerate di depositare in sede di separazione e divorzio ai sensi degli artt. 706, comma 3, ultimo periodo, c.p.c. e 4, comma 6, della legge n. 898 del 1970, secondo cui al ricorso ed alla memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate. Sebbene manchi un'analoga previsione nella l. 219 del 2012, il cui art. 3, comma 2, richiama per i procedimenti in materia di affidamento e mantenimento dei minori, in quanto compatibili, gli artt. 737ss. c.p.c., e non, invece, gli artt. 706 ss. c.p.c., la necessità della produzione delle dichiarazioni dei redditi da parte di tutti i genitori, ivi compresi quelli non coniugati, si ricava dall'art. 337, ultimo comma, ter c.c., applicabile, in virtù del precedente art. 337 bis c.c. anche nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio. Tale disposizione, nell'attribuire al giudice poteri istruttori più pregnanti, consistenti negli accertamenti della polizia tributaria, ove le informazioni di carattere economico fornite dalle parti non risultino sufficientemente documentate, implicitamente sanziona l'assenza di adeguata prova documentale sulla propria situazione economica: prova documentale consistente prioritariamente nelle dichiarazioni fiscali, il cui deposito è, quindi, uno specifico onere processuale.

Ad ogni modo, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, nelle controversie estranee al sistema tributario, quali appunto quelle concernenti l'attribuzione e la quantificazione dei contributi di mantenimento, le dichiarazioni dei redditi non hanno valore vincolante, attesa la loro funzione tipicamente fiscale, sicché il giudice, nella sua valutazione discrezionale, può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie (in sede di giudizio di divorzio: Cass.civ., sez. I, 19 giugno 2003, n. 9806 e Cass. civ., Sez. I, 28 aprile 2006, n. 9876; in sede di procedimento di separazione: Cass., Sez. 1, 12 giugno 2006, n. 13592 e Cass. civ., sez. VI-I, 16 settembre 2015, n. 18196). In particolare le stesse potranno essere ritenute inattendibili ove del tutto incongruenti rispetto al tenore di vita della parte, desumibile, ad esempio, dalle spese ordinariamente sostenute, che possono essere oggetto anche di prova testimoniale.

Anche la dottrina (A.Luizzi,) ha evidenziato che il potere di disporre indagini tramite la polizia tributaria non priva il giudice di quello di chiedere d'ufficio informazioni presso altri soggetti privati, primi fra tutti gli istituti bancari, o pubbliche amministrazioni, ai sensi degli artt. 210 e 213 c.p.c., né di quello di avvalersi di fatti notori, ai sensi dell'art. 115, comma 2, c.p.c., ove detta utilizzazione sia diretta non alla stima precisa del reddito dei coniugi, ma all'individuazione di un livello medio di reddito che, in mancanza di prova contraria, deve ritenersi conseguito (Cass. civ., sez. I, 25 maggio 1985, n. 3183), nonché delle presunzioni semplici, ove sussistano i requisiti di cui all'art. 2729 c.c. (Cass. civ., Sez. I, 29 novembre 1986, n. 7061). Si tratta, difatti, di un potere aggiuntivo, che non sostituisce né elimina gli ordinari poteri istruttori del giudice.

Del resto, le dichiarazioni dei redditi fotografano solo alcuni aspetti della situazione economica del contribuente, per cui non sono esaustive. Da esse non risultano, difatti, tutti quegli elementi patrimoniali che non producono reddito oppure il cui reddito non confluisce in dichiarazione. In proposito occorre sottolineare che i redditi di capitali che devono essere inseriti nella dichiarazione dei redditi sono solo quelli non assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, sicché, per le persone fisiche che non abbiano la qualifica di imprenditori, non vi rientrano gli interessi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali, gli interessi derivanti da obbligazioni private o pubbliche, quali i titoli di Stato, i guadagni provenienti dalla partecipazione a fondi d'investimento. Inoltre, per quanto concerne il dato economico connesso ad eventuali partecipazioni societarie, dalla dichiarazione dei redditi del contribuente si evince con certezza solo il suo eventuale coinvolgimento in società di persone, non anche quello in società di capitali. In proposito è opportuno ricordare che vanno indicati nella dichiarazione dei redditi gli utili derivanti dalla partecipazione in società di persone, le quali non sono assoggettate ad imposte dirette, ma solo indirette, atteso che gli stessi, in base al regime della trasparenza fiscale, si presumono distribuiti tra i soci, indipendentemente dall'effettiva esistenza di una deliberazione in tal senso, in proporzione delle rispettive quote di partecipazione. Al contrario, il contribuente persona fisica che detiene, al di fuori di un'attività d'impresa, partecipazioni non qualificate in società di capitali, non deve dichiarare gli utili eventualmente riscossi, che sono sottoposti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, per cui non concorrono alla formazione del suo reddito complessivo. Ne deriva, pertanto, che dalla dichiarazione dei redditi emergono solo le partecipazioni alle società di capitali particolarmente elevate e significative o quelle inerenti ad attività imprenditoriale e, comunque, anche rispetto a queste ultime, solo una parte degli utili che ne derivano concorrono alla formazione del reddito imponibile.

In conclusione, le dichiarazioni dei redditi sono soltanto uno degli elementi probatori di cui il giudice della famiglia deve tenere conto ai fini delle sue decisioni e, sebbene, in base alle indicazioni dello stesso legislatore, siano imprescindibili e debbano essere acquisite sin dall'inizio del procedimento, non necessariamente forniscono gli indizi decisivi, attesa, da un lato, la loro possibile inattendibilità, in caso di fenomeni di evasione, e, dall'altro lato, la loro incompletezza dal punto di vista reddituale e patrimoniale, alla luce della stessa legislazione fiscale e dei vigenti regimi di tassazione.

Invero, come è stato osservato (F.M.Giuliani), la necessità per il giudice di disporre indagini della polizia tributaria sussiste non per superare le risultanze delle dichiarazioni dei redditi modeste al fine di attribuire un contributo al mantenimento del coniuge che lo richiede, potendosi pervenire a tale conclusione in base ad altri elementi indiziari, ma piuttosto per rigettare la domanda dell'assegno laddove siano state formulate contestazioni attendibili e verosimili relativamente alla veridicità delle dichiarazioni, atteso che tale decisione non sarebbe giustificata dal mero difetto di prova, senza l'attivazione di questo potere.

Guida all'approfondimento

F.M.Giuliani, Assegni di separazione e divorzio tra dichiarazioni fiscali contestate e intervento della polizia tributaria, in Fisco, 2014, 1157ss.;

A.Luizzi, Allegazione delle dichiarazioni dei redditi e poteri istruttori del giudice nel processo di separazione e di divorzio alla luce delle leggi nn. 80/2005 e 54/2006, in Fam. e dir., 2006, 225ss.;

F.Picardi, I profili tributari della crisi familiare, Milano, 2016.

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